Intervento chirurgico estetico additivo non raggiunge i risultati sperati (Tribunale Civitavecchia, n. 698/2022 pubbl. il 10/06/2022).
Intervento chirurgico estetico additivo di mastoplastica non raggiunge i risultati voluti dalla paziente che deduce un peggioramento.
La paziente cita a giudizio il Chirurgo plastico lamentando che dopo l’intervento chirurgico di mastoplastica i seni risultano asimmetrici.
La donna, in particolare, deduce che in data 7.04.2017 veniva ricoverata presso la Casa di Cura privata per sottoporsi all’operazione, svolta a fini estetici di mastoplastica additiva, ma immediatamente dopo l’intervento chirurgico notava esiti non in linea con quanto prospettato, in particolare un evidente asimmetria dei seni.
A causa del perdurare della menomazione estetica e del conseguente disagio psicologico, si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico di mastoplastica additiva in data 10.10.2018.
Attraverso la cartella clinica risulta provato che la donna si sottoponeva ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva per ipoplasia mammaria + lipoaspirazione addominale per asportazione di eccesso di tessuto adiposo addominale e che, successivamente, si riscontrava un’evidente asimmetria dei seni ed il manifestarsi di una simmastia.
Il CTU, in sede di ATP ha accertato, relativamente all’asimmetria dei seni, “che il danno estetico successivo al 1° intervento chirurgico di mastoplastica additiva del 7.4.2017 lamentato è certamente addebitabile a comportamento professionale colposamente commissivo da parte del 1° chirurgo plastico individuabile in una errata tecnica chirurgica di preparazione delle tasche non esattamente dimensionate alla misura delle protesi, e ad un mal posizionamento delle protesi stesse che poi quella destra si piegò in alto mentre quella sinistra si rovesciò. A tale prestazione chirurgica tecnicamente errata è materialmente e direttamente conseguito l’evento dannoso, mentre, relativamente all’insorgenza della simmastia tale complicazione venne determinata a causa delle creazione di tasche chirurgiche oltreché dismetriche rispetto alle protesi , anche eccessivamente vicine tra loro e prossime alla linea mediana intermammaria del petto per cui , a causa di un eccessivo avvicinamento delle protesi dx con quella sinistra, si era determinato uno scollamento cutaneo a livello del solco intermammario , per cui le 2 mammelle, anziché separate tra loro , sembravano toccarsi al centro del petto e fondersi senza lasciare spazio tra loro, con apparente sensazione di una singola unità mammaria.”
Ne deriva accertato che l’intervento fu esteticamente peggiorativo a causa di un comportamento professionale colposo da parte del Chirurgo Plastico per imperizia , cioè erronea tecnica chirurgica nel mal posizionamento delle protesi , di cui la destra si piegò in alto, mentre la sinistra si rovesciò all’interno delle tasche la cui preparazione chirurgica non fu esattamente dimensionata alla misura delle protesi , e la cui distanza fra loro non fu adeguatamente rispettata .
Ciò posto, la liquidazione del danno non patrimoniale svolta dal Tribunale tiene conto, in primo luogo, dei postumi permanenti consistenti in : a) Danno estetico di media gravità per asimmetria dei seni volumetrica e morfologica della mammella destra rispetto alla mammella sinistra , associato a simmastia per apparente fusione delle mammelle al centro del petto da scomparsa del solco intermammario . b) Stato ansioso -depressivo di lieve entità , i quali, a seguito del secondo intervento correttivo dalla stessa svolto, sono quantificabili, nel 12% di danno biologico.
Nel caso di specie viene riconosciuto, inoltre, il danno morale essendo tale tipologia di pregiudizio da presumere in relazione alla tipologia dei postumi permanenti, dall’età della vittima e dall’entità della percentuale di danno.
Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell’ammontare del risarcimento.
Pertanto, a titolo di danno biologico permanente viene liquidata la somma di euro 31.470,00, oltre euro 4.455,00 per inabilità totale e parziale, oltre euro 11.500,00 per spese mediche del secondo intervento ritenute congrue dal CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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