Pedone investito da un autoveicolo sulle strisce pedonali attraversate con il semaforo rosso (Cassazione civile, sez. VI, dep. 20/04/2022, n.12638).

Pedone investito da un autoveicolo mentre attraversa le strisce pedonali con semaforo rosso.

La danneggiata cita a giudizio la Compagnia assicuratrice designata dalla Regione per il FGVS e deduce che mentre era intenta nell’attraversamento della strada, in prossimità delle strisce pedonali, veniva investita da una autovettura priva di copertura assicurativa, riportando gravi lesioni.

Il Tribunale, in primo grado, accoglieva parzialmente la domanda condannando i convenuti al pagamento della metà del risarcimento del danno accertato, in ragione del concorso colposo dello stesso pedone investito nella causazione del danno.

In sintesi, il primo Giudice riteneva che l’attrice, con l’attraversamento della strada con il semaforo rosso e con un’andatura molto repentina, impediva al conducente dell’automobile di compiere qualsiasi manovra di emergenza per evitare la collisione.

La decisione viene impugnata e la danneggiata invoca il riconoscimento dell’esclusiva responsabilità del veicolo, trattandosi di pedone investito, e lamenta la valutazione delle prove effettuata dal Giudice di primo grado. In particolare, evidenzia che durante l’interrogatorio formale aveva riferito di non aver controllato il colore del semaforo prima di attraversare, ma da ciò non poteva desumersi l’automatica sussistenza di attraversamento con la luce rossa semaforica.  

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la statuizione del Giudice di prime cure, ritenendo provata la circostanza dell’attraversamento della strada frettoloso e distratto del pedone investito sulla base di quanto dichiarato dal teste escusso e dalla stessa attrice all’esito dell’interrogatorio formale. La donna, infatti, rileva la Corte territoriale, dichiarava di non aver fatto neppure caso al colore del semaforo ed alla posizione della vettura rispetto al pedone, a seguito dell’investimento.

La donna si rivolge alla Cassazione contestando la motivazione illogica in ordine all’accertamento del repentino attraversamento della strada e deduce che, comunque, la responsabilità è del veicolo investitore. La Corte territoriale avrebbe errato nel desumere la distrazione della ricorrente dalla sua stessa confessione perché ha ammesso di aver attraversato senza avere controllato il colore del semaforo. Da ciò avrebbe, erroneamente, dedotto l’attraversamento della strada con il rosso.

Secondo la ricorrente, invece, gli unici fatti noti attraverso i quali la Corte sarebbe giunta a ritenere l’attraversamento della strada avvenuto con il semaforo rosso sarebbero l’attraversamento in prossimità delle strisce pedonali a passo veloce e senza aver prestato attenzione alla lanterna semaforica.

Parte ricorrente, sintetizzando, richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del Giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Spetta, in via esclusiva, al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

La Corte territoriale ha correttamente confermato il concorso colposo della ricorrente sulla base di più elementi ricavabili sia dalla posizione dell’auto, sia dal rapporto della polizia stradale, sia dalle testimonianze. Ha perciò ritenuto, sempre correttamente, che l’attraversamento della strada sia avvenuto in maniera distratta e ad una velocità repentina e ha confermato la corresponsabilità del pedone investito.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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