Permesso di circolazione dei disabili nelle corsie riservate ( Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24015).

Permesso di circolazione dei disabili nelle corsie riservate e rilascio del pass da parte del Comune.

La Suprema Corte conferma che non è necessaria la comunicazione della targa al Comune per poter circolare con un pass per disabili nelle corsie riservate: «Non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale […]».

Il Giudice di Pace di Milano rigettava il ricorso proposto dall’automobilista avverso i verbali con i quali la Polizia municipale di Milano gli aveva contestato la violazione dell’art. 7 C.d.S. 1991, comma 14, per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto, confermando i verbali impugnati.

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice d’appello, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Il secondo Giudice dava atto, preliminarmente, che l’ordinanza sindacale e la determinazione dirigenziale, dettanti i criteri di accesso alle corsie riservate al Comune di Milano, non potevano prevalere sull’art. 188 C.d.S., e art. 381 reg. att. C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992), i quali “facoltizzano la persona invalida e titolare di un permesso di circolazione regolarmente rilasciato al Comune a circolare nelle zone a traffico limitato”.

In particolare, il Comune di Milano  aveva subordinato l’esercizio del diritto di transito, e il relativo rilascio del permesso di circolazione, dei veicoli con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta a vari obblighi, tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima dell’utilizzo. Tale condizione aveva lo scopo di permettere al Comune di inserire la targa all’interno della banca dati predisposta dall’Amministrazione, consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito nelle suddette aree, mentre nel caso in cui il pass fosse stato rilasciato da un diverso Comune, la comunicazione doveva essere effettuata al componente ufficio comunale al primo accesso.

La vicenda approda in Cassazione, dove le doglianze dell’automobilista vengono ritenute fondate.

La sentenza impugnata è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 381 reg. esec. C.d.S., comma 2, in correlazione con l’art. 7 C.d.S., dal momento che la prima norma (da correlare alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 503 del 1996, artt. 11 e 12, regolanti, in modo specifico, la “circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”) conferisce all’invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l’appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione), a nulla rilevando un permesso di circolazione ad hoc.

Ergo, l’affermato principio – consistente nel subordinare la legittimità della circolazione del disabile, avente a tal proposito diritto ai sensi della citata norma, all’aver provveduto alla preventiva registrazione-comunicazione della targa al competente ufficio del Comune di Milano onde ottenere “permesso di circolazione”- è errato dal punto di vista giuridico (diventando ultronea la valutazione della legittimità o meno del titolare del pass di aver provveduto a tale comunicazione solo nelle 48 ore successive al transito nelle aree riservate, quando non vi abbia assolto preventivamente).

E’ onere del disabile esporre nella parte anteriore del veicolo il contrassegno invalidi,  senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 14.

A questo principio dovrà uniformarsi il Giudice di rinvio.

La redazione giuridica

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