Invalidità al 67% ed esenzione dai ticket sanitari non concessa (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 15/06/2022, n.19269).

Invalidità al 67% viene riconosciuta senza l’attribuzione dei benefici di esenzione dai ticket sanitari.

Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione ad ATP ex art. 445-bis c.p.c., facendo proprie le risultanze della perizia medico-legale, ha riconosciuto lo stato di invalidità al 67% in capo alla donna, affetta da artrite reumatoide, osteoporosi, poliartrosi ad incidenza funzionale e ipertensione arteriosa, ma non ha riconosciuto anche le ulteriori prestazioni richieste.

La cassazione della sentenza è domandata dalla beneficiaria, sulla base di due motivi.

Col primo motivo parte ricorrente deduce che la pronuncia d’appello, pur riconoscendo l’invalidità al 67%, avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all’intera domanda, concernente il riconoscimento del requisito medico legale ai fini della concessione dei benefici socio-sanitari di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 5, comma 4 (esenzione dal pagamento dei ticket sanitari).

Col secondo motivo contesta la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite sostenendo che, se non vi fosse stata omessa pronuncia sul capo della domanda concernente il riconoscimento del requisito ai fini dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, la ricorrente sarebbe risultata vittoriosa.

il primo motivo è fondato.

Effettivamente, nella sentenza impugnata è assente qualsiasi riferimento all’eventuale diritto della ricorrente di usufruire dell’esenzione dal ticket sanitario in virtù della propria condizione di invalidità al 67%. La motivazione del provvedimento si dedica esclusivamente a spiegare le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della perizia, ai fini della valutazione di un aggravamento del quadro clinico dell’istante.

Il giudice avrebbe dovuto, invece, pronunciare sull’intera domanda originaria, con la quale veniva chiesto di “Ritenere e dichiarare la ricorrente invalida nella misura del 100%, ai fini dell’esenzione totale dal pagamento ticket sanitari ex D.M. n. 20/18/88, D.M. n. 239 del 1999, D.M. n. 296 del 2001, D.M. n. 279 del 2001 e inoltre per il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, con decorrenza dalla data della domanda del 24/02/2017 o, in subordine, dalla data che risulterà in giustizia. Sempre in via principale, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere invalidità al 67%, o superiore, utile ai fini della concessione dei benefici socio sanitari di cui alla L. n. 40 del 1990, art. 5, comma 4 (esenzione dal pagamento dei ticket sanitari come già riconosciuto dal consulente medico legale del procedimento cautelare…)”.

Ebbene, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c. le contestazioni, anche parziali, alla CTU precludono l’emissione del decreto di omologa; da ciò consegue che al Giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l’accertamento in ordine a tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo in relazione ai soli motivi di opposizione.

In altri termini, al giudice dell’opposizione è rimesso l’accertamento dell’intera res controversa, e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione.

Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Roma, pur dando atto del riconoscimento, da parte della consulente della fase di ATP, della percentuale di invalidità al 67%, ha erroneamente rigettato l’intera domanda compensando le spese di lite, senza nulla aggiungere circa la domanda di esenzione dai ticket sanitari.

In definitiva, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso viene accolto, la sentenza gravata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in persona di diverso Giudice.

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