Assegno divorzile e mezzi di sostentamento sufficienti da parte del coniuge beneficiario (Cass. civ., sez. I,  2 agosto 2022, n. 23997).

Assegno divorzile e mezzi di sostentamento sufficienti, oppure l’inadeguatezza degli stessi, da parte del soggetto beneficiario.

“Il riconoscimento dell’assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge beneficiario e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” : ciò è quanto affermato dalla Cassazione nella decisione qui a commento.

La Corte d’Appello respingeva il gravame proposto in via principale dal marito avverso la pronuncia di primo grado con la quale confermava la decisione del Giudice di prime cure che pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva previsto la corresponsione di un assegno divorzile in favore della ex moglie dell’importo mensile di 700 euro.

L’uomo impugna la decisione in Cassazione, articolando 5 censure, di cui le prime tre risultano fondate.

In particolare, il ricorrente ha ritenuto che la Corte di merito ha errato nel valutare le condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente, finalizzate alla quantificazione dell’assegno divorzile per l’ex moglie, evidenziando in particolare l’errata valutazione dei beni immobili di proprietà.

Gli Ermellini evidenziano la natura dirimente della distinzione, ai fini della valutazione del compendio immobiliare del ricorrente, tra proprietà esclusiva e proprietà condivisa e tra proprietà di terreni e proprietà di fabbricati, che il Giudice di merito non ha correttamente effettuato.

Con la seconda censura, inerente alla valutazione del reddito del ricorrente, quest’ultimo ha illustrato gli argomenti posti a fondamento dell’impugnazione proposta . Tuttavia, la Corte di merito ha, in proposito, semplicemente affermato che “per la individuazione degli elementi che consentono di ricondurre all’uomo dette società, di cui non risultano significativamente depositati i bilanci, si rinvia per ragioni di economia alla sentenza impugnata (v. penultima pagina) ed anche le note conclusionali di parte appellata (v. pag. 7/10)”.

Ebbene, la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.

Il giudizio del Giudice di merito avrebbe dovuto essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Il riconoscimento del contributo al mantenimento  è volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto  bensì, il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

La decisione viene cassata con rinvio in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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