Assegno divorzile rigettato perché l’ex moglie ha intrapreso una nuova convivenza (Cass. Cvile, dep. 5 maggio 2022, n. 14256).

Assegno divorzile rigettato alla ex moglie: deve dimostrare l’assenza di mezzi adeguati.

La legge sul divorzio prevede la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno quando l’ex coniuge beneficiario passa a nuove nozze (art. 5 c. 10 legge 898/1970). Tale disposizione non è suscettibile di applicazione analogica e non opera nel caso di una convivenza.

La circostanza che il beneficiario dell’assegno divorzile instauri una convivenza non comporta automaticamente la perdita del diritto.

La Suprema Corte ha già chiarito che quando l’ex coniuge è privo di mezzi adeguati, mantiene il diritto all’assegno divorzile in funzione esclusivamente compensativa.

L’assegno divorzile è composto da due elementi: assistenziale e compensativo. La componente compensativa è diretta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.

La nuova convivenza intrapresa dal coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, non fa perdere il diritto all’assegno, il quale potrà essere quantificato con riguardo alla sola componente compensativa, in sede di giudizio di riconoscimento e potrà essere rimodulato, in sede di revisione.

Fatto salvo il requisito della mancanza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarseli, il riconoscimento della componente compensativa è subordinato alla prova del contributo dato dal coniuge più debole al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge.

La vicenda analizzata dalla Suprema Corte trae origine dal rigetto della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ex moglie.

La donna ricorrendo in Cassazione censura l’orientamento seguito dal Giudice d’Appello secondo cui la convivenza del coniuge titolare dell’assegno divorzile comporterebbe la cessazione del diritto allo stesso.

Secondo la tesi della ricorrente, non esiste alcuna norma che preveda la cessazione del diritto all’assegno divorzile a causa della convivenza intrapresa dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno.

La Suprema Corte respinge il ricorso e richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite nel 2021, in particolare “l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno divorzile. Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale, consistente in un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale; e compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.”

Nell’ipotesi della convivenza di fatto, viene meno la “componente assistenziale”,  perché “il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente”,  ma non la componente compensativa dell’assegno.

Pertanto, qualora il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, non deve perdere il diritto alla componente compensativa dell’assegno.

Conclusivamente gli Ermellini affermano che “l’ex coniuge, che abbia instaurato una convivenza more uxorio con un terzo, se privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile, in funzione esclusivamente compensativa; per ottenere l’assegno deve fornire la prova del contributo offerto «alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.

Avv. Emanuela Foligno

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