Prolasso rettale e inesatta esecuzione di intervento di resezione (Tribunale Napoli, Sentenza n. 2470/2022 pubbl. il 28/06/2022).

Prolasso rettale e inesatta esecuzione dell’intervento di resezione rettale starr è quanto lamentato da paziente in danno della Azienda Sanitaria e del Medico.

Previa esecuzione di ATP, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vengono citati a giudizio la Struttura e il Medico per sentir accertare e dichiarare la responsabilità per inesatta esecuzione di prestazione medica e il risarcimento dei danni.

Il paziente veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di “Prolasso rettale” e sottoposto ad intervento chirurgico di resezione rettale starr. Deduce che, a causa dell’operazione e dell’anestesia, aveva subito un peggioramento delle condizioni di salute con pregiudizio delle normali attività di vita quotidiana ed addebitava tale aggravamento all’imperizia e alla negligenza dei sanitari. Si sottoponeva, successivamente, a visita per l’accertamento della invalidità civile dinanzi alla competente Commissione medica dell’ASL che gli riconosceva una invalidità nella misura del 76%.

Il procedimento di ATP, precedente la fase giudiziale, accertava il danno biologico patito dal paziente nella misura del 15%.

Il ricorrente, contesta tali risultanze e deduce di non aver ricevuto una completa informativa circa le conseguenze, i rischi e le alternative possibili all’intervento proposto e all’anestesia praticatagli.

Il Tribunale non ritiene la domanda fondata in quanto dalle risultanze dell’ATP  deve considerarsi escluso il nesso di causalità .

I CTU hanno evidenziato, “il paziente era stato sottoposto all’età di 20 anni , il 2.7.2008 , ad un primo intervento di emorroidectomia . La causa per cui si operava era di defecazione ostruita da intussuscezione retto anale (intestino che si aggetta nella parte distale sottostante, ostruendo, quindi rendendo incompleta la normale canalizzazione delle feci). Tale disturbo era aggravato da una contrazione eccessiva e poco fisiologica del muscolo puborettale che controlla il transito fecale attraverso l’ano. Si è trattato di un intervento che evidentemente non ha ottenuto il completo risultato sperato dato che, dopo 2 anni, una parte degli stessi sintomi, l’ostruita defecazione, continua ad essere lamentata come già era stato riscontrato nella prima assistenza. Inoltre la patologia trattata nello specifico, le emorroidi, sono recidivate solo due anni dopo e, si sottolinea, ad una età estremamente giovanile del paziente circa 19 e poi 21 anni, cosa non particolarmente frequente per tale patologia. In data 26.1.2011 è stato poi sottoposto all’intervento oggetto di causa di resezione rettale distale con tecnica Transtar per prolasso rettale per asportare la parte distale dell’intestino che riceve la parte che vi si aggetta con lo scopo di migliorare il transito delle feci e per asportare quella mucosa più prossimale all’ano che si spinge all’esterno dell’orificio procurando le emorroidi esterne, recidivate dopo il precedente intervento”.

“ Il secondo intervento di resezione di prolasso rettale con tecnica Transtar, fu eseguito per affrontare le due sintomatologie già presenti in origine: prolasso mucoso rettale e defecazione ostruita da intussuscezione retto –anale …(..).. entrambi gli interventi, premessa l’assoluta congruità della scelta chirurgica, non presentano caratteristiche di violazione delle regole dell’arte .”

Il Tribunale condivide in toto le conclusioni dei Consulenti e ritiene escluso  il nesso causale sia con l’intervento di prolasso rettale del 26.1.11 che con l’anestesia,  respingendo la domanda avanzata dal paziente.

Avv. Emanuela Foligno

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