La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un camionista ritenuto responsabile di un incidente mortale causato da uno pneumatico sulla carreggiata. Il conducente, dopo che una gomma del suo mezzo era esplosa, non aveva provveduto a segnalare adeguatamente il pericolo agli altri automobilisti, violando così l’obbligo di diligenza previsto dal Codice della Strada (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 1 ottobre 2024, n. 36461).
I fatti
Il mezzo pesante, avendo perduto per scoppio lo pneumatico dell’asse centrale sinistro del semirimorchio, la cui carcassa rimaneva ad ingombrare il centro della carreggiata, si allontanava senza adottare immediatamente tutte le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, segnalando agli altri utenti della strada il pericolo mediante l’esposizione del relativo segnale triangolare mobile.
Sopraggiungeva un autocarro che, omettendo di tenere un’adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano, si accorgeva con ritardo che i veicoli che lo precedevano stavano rallentando in modo deciso per la presenza della carcassa di pneumatico al centro della carreggiata. Eseguiva pertanto una frenata di emergenza la quale, tuttavia, non gli consentiva di evitare l’impatto violento con la Fiat Punto, che andava a collidere prima contro la barriera di protezione e poi contro il fianco anteriore sinistro di un autocarro dei Vigili del Fuoco. Per la gravità delle ferite riportate, il passeggero della Fiat Punto decedeva sul posto.
Pneumatico sulla carreggiata, come si sarebbe dovuto comportare il conducente del TIR?
Sostiene la difesa che la sentenza impugnata individuerebbe in modo illogico e contraddittorio, anche sotto il profilo della norma specifica violata, le cautele che l’imputato avrebbe dovuto porre in essere: la Corte territoriale, infatti, da un lato affermerebbe che l’imputato sarebbe dovuto scendere dal mezzo e liberare la sede stradale dai residui di copertone; dall’altro, imputerebbe al medesimo di non avere posto i segnali di pericolo in modo che fossero visibili agli utenti. Ergo, dalla lettura della sentenza, non risulterebbe chiaro quale sarebbe stata la cautela doverosa omessa dal ricorrente.
Non si comprende cioè se i brandelli di copertone andassero ricercati, trovati e rimossi dalla sede autostradale oppure se questi dovessero essere lasciati in sede e semplicemente segnalati mediante l’apposizione della relativa segnaletica. In ogni caso, entrambe le condotte sarebbero state inesigibili perché presuppongono che l’imputato dovesse percorrere a piedi la carreggiata, con i mezzi in transito ad alta velocità su un tratto autostradale a tre corsie. Già nell’atto di appello la difesa aveva affermato che non era possibile ipotizzare, da parte dell’imputato, una condotta differente da quella che ha posto in essere, senza mettere a repentaglio la propria sicurezza e senza essere d’ingombro per la circolazione stessa. Si tratterebbe di argomentazioni su cui la Corte di merito non si è espressa.
La S.C. ritiene il ricorso infondato.
Pneumatico sulla carreggiata: il conducente avrebbe dovuto esporre il segnale triangolare di pericolo
Quanto ai primi due motivi, la Corte territoriale ha correttamente individuato la regola cautelare violata dall’imputato: egli aveva l’obbligo di segnalare agli altri utenti della strada il pericolo rappresentato dalla presenza dello pneumatico sulla carreggiata, mediante l’esposizione del segnale triangolare mobile di pericolo di cui all’art. 162 CdS. Rispetto alla asserita inesigibilità della condotta richiesta all’imputato per il contesto pericoloso della circolazione stradale in quel tratto, i Giudici di me rito hanno congruamente affermato che il conducente “avrebbe dovuto comunque accertarsi delle conseguenze o almeno sottoporle al vaglio del 113 al momento della chiamata e nel contempo avrebbe dovuto porre sulla sede stradale dei segnali di pericolo che consentissero agli utenti di vedere per tempo l’ostacolo”.
Tali condotte erano del tutto esigibili tenuto conto che il segnale di pericolo poteva essere posto anche sul margine destro della strada, così inducendo i veicoli sopravvenienti a rallentare la propria marcia: è proprio questa omissione che si è posta come antecedente causale dell’evento mortale.
Pneumatico sulla carreggiata è il fattore causale originario dell’incidente
Il guidatore del rimorchio ha posto in essere un fattore causale originario di rischio (ingombro della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l’eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento, non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale, potendo, al contrario, collocarsi nell’ambito della prevedibilità.
Per ali ragioni, non può sostenersi, come afferma il ricorrente, che il tamponamento provocato dall’autocarro si sia posto come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, tale, cioè, da avere provocato l’interruzione del nesso causale tra l’azione dell’imputato e l’evento stesso.
In materia di concorso di cause, ribadisce la S.C., “la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall’agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell’agente medesimo; con la conseguenza che tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza; in questo caso, le cause concorrenti – che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente – sono tutte e ciascuna causa dell’evento in base al principio della causalità materiale fondato sull’equivalenza delle condizioni”.
Il ricorso viene rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Emanuela Foligno





