Cade nella fossa di ispezione dell’officina, nessun risarcimento per il cliente maldestro

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Un cliente è rimasto ferito dopo essere caduto nella fossa di ispezione dell’officina in cui si era introdotto senza autorizzazione e fuori dall’orario di apertura. Dall’istruttoria è emerso che l’area non presentava criticità tali da costituire un pericolo occulto e che l’accesso non consentito ha avuto un ruolo determinante nel verificarsi dell’incidente. Ne consegue l’esclusione del diritto al risarcimento, alla luce di una condotta ritenuta imprudente e non giustificata (Cassazione civile, sez. III, 09/10/2024, n.26361).

La vicenda giudiziaria

La Corte d’Appello di Torino, respingendo il gravame avverso la sentenza n. 1452/20, del 27 aprile 2020, del Tribunale di Torino, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti Officina meccanica, in relazione al sinistro occorsogli il 24 gennaio 2014, in occasione del ritiro della propria autovettura.

Il primo giudice riteneva che il danneggiato non avesse spiegato, né provato, di essere stato autorizzato ad entrare fuori orario in officina, non spiegando neppure perché si inoltrava all’interno dell’officina al buio. Pertanto, veniva esclusa la responsabilità dell’officina ex art. 2051 cc, sul rilievo che il comportamento del danneggiato fosse risultato del tutto imprudente e foriero di rischio per la sua incolumità.

La Corte di appello conferma le prime cure.

Il vaglio della Corte di Cassazione

Deduce il ricorrente che, essendo le fosse di ispezione pericolose ontologicamente proprio per le caratteristiche insite nella cosa, il suo comportamento non sarebbe rilevante rilevante al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cc. Censura inoltre la sentenza impugnata là dove afferma essere “irrilevante” la circostanza secondo cui “la parte convenuta non avrebbe rispettato la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, e ciò “in quanto le norme di prevenzione degli infortuni non sono poste a tutela di ogni persona che si trovi sul luogo di lavoro”, trattandosi “di una normativa applicabile ai soli datori di lavoro ed ai lavoratori” che, conseguentemente, “non incide su obblighi, doveri e cautele da adottare nel confronti dei terzi”.

La Cassazione rigetta il ricorso.

La Corte territoriale non ha negato la verificazione del sinistro, ma ha ricondotto l’eziologia dell’evento interamente al contegno del danneggiato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione, su tali basi escludendo – a norma dell’art. 1227 cod. civ. – la responsabilità ex art. 2051 cc. della Officina.

La tesi del danneggiato (ove si sostiene che esclusivamente in presenza di una condotta del danneggiato, che sia non prevedibile e non prevenibile – e non solo semplicemente negligente – è possibile escludere la responsabilità ex art. 2051 cc.), non trova riscontro nella giurisprudenza.

Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa

Sul pacifico presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode, e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, è stato ribadito che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza”.

Difatti, proprio per questo il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228).

Ergo, i Giudici di merito hanno riconosciuto nel contegno colposo della vittima la causa esclusiva del sinistro, quindi negano ogni efficacia anche solo concausale alla condizione della “res” oggetto di custodia (buca di ispezione).

Infine, la S.C. evidenzia che il danneggiato “utilizzando una porta di ingresso riservata ai soli soggetti autorizzati”, e “non liberamente fruibile da terzi, essendovi due cartelli ben visibili e recanti le seguenti diciture: “vietato l’ingresso alle persone non autorizzate” e “pericolo di caduta””, ha certamente tenuto una condotta imprudente, e ciò anche considerato “che la situazione di pericolo determinata dalla fossa di ispezione dell’officina era non solo prevedibile con l’ordinaria diligenza, trattandosi di un’area di lavoro, ma era altresì debitamente segnalata dalla cartellonistica posta all’esterno del portone d’ingresso che, oltretutto era chiuso.

La Cassazione rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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