Danno da trasfusione infetta, aggravamento della malattia dà diritto a un nuovo risarcimento?

0
trasfusioni di sangue infetto dopo la nascita

Il paziente, trasfuso con sangue infetto, lamenta un peggioramento delle proprie condizioni di salute e si chiede se questo possa aprire la strada a un nuovo risarcimento. La Corte di Cassazione chiarisce che il danno da trasfusione infetta già riconosciuto comprende anche gli aggravamenti derivanti dalla stessa trasfusione, escludendo quindi ulteriori risarcimenti. (Cassazione civile, sez. III, 03/09/2024, n.23664)

La vicenda

Il paziente si rivolge al Tribunale di Palermo per vedere condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno da trasfusione infetta subito successivamente al 16 marzo 2009.

Nel 2004, il Tribunale di Roma aveva accertato la responsabilità del Ministero per i danni subiti in dipendenza di trasfusioni cui esso attore era stato sottoposto, e per l’effetto lo condannava al risarcimento del danno da quantificare in separata sede. Ergo, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3343/2009, aveva quantificato il danno risarcibile -costituito da un danno permanente biologico del 30%- in Euro 208.077,80, condannando il Ministero al pagamento di detta somma oltre accessori.

Successivamente a tali statuizioni, il paziente pativa un aggravamento delle proprie condizioni di salute che richiedeva un trapianto di fegato, e domandava un ulteriore risarcimento per i danni patiti successivamente alla pronuncia del Tribunale di Palermo sopra menzionata.

Il Ministero eccepisce la violazione del ne bis in idem e la prescrizione dell’asserito diritto risarcitorio. Con sentenza del 17-25 luglio 2017 il Tribunale di Palermo accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni da emotrasfusione subiti successivamente al 16 marzo 2009, che venivano quantificati in euro 671.983,34, oltre interessi legali. Esperito gravame dal Ministero, la Corte di appello di Palermo rigetta l’appello e la controversia approda in Cassazione.

Il Ministero lamenta il rigetto dell’eccezione di violazione del ne bis in idem, e dell’eccezione di prescrizione. Le censure sono fondate.

Danno da trasfusione infetta, aggravamento malattia è evoluzione prevedibile

La S.C. dà continuità all’ormai noto principio (Cass 580/2008) secondo cui occorre distinguere a seconda che si tratti di fatto illecito, che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, ovvero che si tratti di illecito cd. permanente, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo oltre la produzione del danno e lo alimenta per tutta la sua durata.

Nel primo caso, la prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente alle ulteriori conseguenze dannose decorre dal verificarsi di questa ultime solo a condizione che le medesime non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile, poiché il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il termine iniziale di prescrizione.

Ed ancora (Cass., 34132/2022) “In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile. “

Si è quindi ritenuto che gli aggravamenti delle patologie con caratteristiche lungolatenti, anche con esito mortale, benché non costituiscano una normale evoluzione di essa nella maggioranza dei casi, sono tuttavia collocabili nell’ambito della evoluzione prevedibile e quindi sono da tenere in conto in capo alla vittima fin da quando questa acquisisce coscienza della riconducibilità causale del contagio.

L’errore dell’Appello: aggravamento come nuovo evento lesivo

Ebbene, la Corte di appello ha affermato: “Il gravame non può essere accolto. Con riguardo alla prima questione, relativa alla asserita violazione del principio del “ne bis in idem”, vale osservare che gli accertamenti su circostanze di fatto posti alla base della decisione possono formare oggetto di giudicato solo quando di tratti di situazioni di fatto permanenti e non soggette a mutazioni in relazione al trascorrere del tempo (Cass. n.8670/1994).
Da ciò consegue che il giudicato formatosi a seguito della sentenza n.3343 del Tribunale di Palermo – con cui è stato accertato un danno permanente del 30% – non può dirsi idoneo a coprire fatti successivi, ancorché qualificabili quali danni conseguenza della condotta illecita originaria, allorquando, come nella specie, tali fatti integrino una lesione nuova ed autonoma rispetto a quelle già manifestatesi a causa dell’azione del responsabile, lesione consistita nel trapianto del fegato che ha notevolmente compromesso le già precarie condizioni di salute del danneggiato. Dalla ricostruzione dei fatti in termini di nuova lesione – e non di mero aggravamento di lesioni preesistenti consegue l’infondatezza del motivo di appello afferente alla eccepita prescrizione”.

Questa motivazione non rispetta i principi di diritto sopra esposti perché ha considerato come “nuovo evento lesivo” l’aggravamento e lo sviluppo della malattia epatica, che, come anche rilevato dall’espletata CTU (che i Giudici di appello hanno trascurato), costituiscono l’estremo aggravamento delle condizioni derivanti dall’illecito, unico atto e consistente nella trasfusione di sangue infetto.

Anche un intervento chirurgico può rientrare nell’evoluzione della malattia

Oltre alla violazione dei principi giurisprudenziali la Corte di appello, illogicamente, ha qualificato il trapianto di fegato, cui il soggetto a suo tempo trasfuso ha dovuto successivamente sottoporsi, in termini di “lesione” senza considerare che il trapianto di fegato è un intervento chirurgico a scopo terapeutico di gravi patologie o insufficienze epatiche.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame in applicazione dei suindicati principi e per verificare, sulla base dei medesimi, se sia possibile il rilievo del giudicato esterno ovvero la rivalutazione della eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui