In caso di tamponamento a catena, il risarcimento dei danni dipende dalla prova della dinamica dell’incidente. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto delle richieste di risarcimento avanzate dai proprietari di Audi e Fiat Grande Punto, ritenendo che non fosse dimostrata con certezza la sequenza degli urti causata dal Ford Transit. Senza evidenze chiare sulla velocità e sul comportamento dei veicoli coinvolti, la responsabilità non può essere attribuita (Cassazione civile, sez. III, 18/10/2024, n.27058).
La vicenda
Il proprietario dell’Audi e il proprietario della Fiat Grande Punto chiamano davanti al Giudice di Pace di Manfredonia la proprietaria del Ford Transit e Ufficio Centrale Italiano (UCI) per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle proprie autovetture a seguito di un tamponamento a catena causato dal camion Ford Transit che, impattando contro la Fiat Punto, aveva determinato il tamponamento da parte della stessa dell’Audi che la precedeva, ferma nella sua stessa corsia di percorrenza, ed aveva altresì provocato il successivo impatto dell’Audi contro un palo della luce.
Il Giudice di Pace, acquisite prove testimoniali e CTU meccanico-cinematica, rigetta le domande. A seguito di appello dei due soccombenti il Tribunale di Foggia, pronunciando in grado di appello (sent. n. 1072 del 3/5/2021), ha confermato la decisione del Giudice di Pace, non essendovi prova della velocità tenuta dal camion. Conseguentemente, non potendo verificare la compatibilità dei danni con quanto riferito dagli attori, il gravame doveva essere rigettato.
La questione finisce in Corte di Cassazione dove i due automobilisti sostengono che il tamponamento sarebbe stato ritenuto provato dal CTU sulla base della corrispondenza tra le altezze dei punti d’urto dei veicoli coinvolti, nonché dalle deformazioni delle lamiere tranne che per l’ultimo urto tra l’Audi e il palo della luce. Il “fatto” dell’urto dell’Audi contro il palo sarebbe stato però pacifico tra le parti sicché la sentenza che ha ritenuto mancare sul punto la prova meriterebbe di essere cassata per violazione dell’art. 2697 c.c.. Lamentano anche omesso esame dei danni subiti dalla Grande Punto nella parte posteriore che costituirebbero la prova dell’intensità del primo urto, sicché ciò avrebbe dovuto condurre a ritenere provata la dinamica del sinistro quale prospettata dagli attori.
Tamponamento a catena, non chiara la dinamica
Il ricorso non è ammissibile perché riguarda la valutazione delle prove compiuta dai Giudici di merito e solleciterebbe alla Cassazione il riesame dei fatti.
Il Giudice di appello ha considerato gli asseriti fatti omessi sia con riguardo all’urto dell’Audi contro il palo della corrente, sia con riguardo ai danni subiti dalla Grande Punto nella parte posteriore.
Riguardo allo scontro contro il palo si dice “Infatti, in disparte ogni valutazione sull’avere o meno il veicolo in oggetto piegato il palo della luce o presentato tracce di ruggine prima o dopo l’incidente (circostanze che vanno stimate come del tutto neutre), v’è la considerazione connessa al fatto che il CTU, nella risposta alle osservazioni, evidenzia che nulla è dato sapere in ordine alla velocità tenuta dal Ford Transit nelle fasi immediatamente precedenti all’impatto, spiegando che, in linea astratta, se essa fosse stata elevata avrebbe potuto produrre una energia “molto elevata” tale da poter spingere l’Audi ad impattare contro il palo”.
Sul punto, però, nulla è rinvenibile dagli atti processuali, invero neanche dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado di tal che l’asserzione resta sul mero piano delle possibilità; né tanto meno questa lacuna può essere colmata dalla deposizione del teste che ha riferito unicamente sul tamponamento a catena, ma nulla ha detto in ordine alla velocità tenuta dal veicolo tamponante e neanche sui danni che questo avrebbe riportato.
La non compatibilità dei danni riportati dalle auto con il tamponamento a catena
Riguardo ai danni della Grande Punto nella parte posteriore, che avrebbero dovuto condurre il Giudice a ritenere provata l’intensità del primo urto (Transit-Punto) il Tribunale ritenendo la decisione posta sulla base di una CTU scevra da vizi logici, ha osservato: “Dunque, a ben vedere il tecnico incaricato, che ha peraltro potuto visionare soltanto due dei tre veicoli coinvolti nell’incidente, essendo mancante proprio quello che lo avrebbe causato, ossia il furgone Ford Transit (del quale non ricorrono agli atti neanche le fotografie riproducenti le sue condizioni post-sinistro), ha reso una valutazione positiva relativa ai danni riportati alle due vetture degli odierni appellanti, escludendo proprio la compatibilità dei danni riportati dalla parte anteriore dell’Audi con quanto invece esposto nel giudizio”.
Conclusivamente, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condannando i ricorrenti alle spese.
Avv. Emanuela Foligno






