Nomina dei primari, Sezioni Unite: vincolo graduatoria non equivale a concorso pubblico

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Le Sezioni Unite chiariscono che la nomina dei primari in base al punteggio della graduatoria non trasforma la selezione in un concorso pubblico, confermando la giurisdizione del giudice del lavoro e la natura privatistica degli incarichi nelle ASL (Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 4735 del 3 marzo 2026).

Nomina dei primari dopo la riforma

Il cuore del problema nasce dalla riforma introdotta dall’art. 20 della Legge n. 118/2022, che ha modificato l’art. 15 del D.Lgs. 502/1992. Prima di questa novella, il Direttore Generale della ASL poteva scegliere il primario (Direttore di Struttura Complessa) all’interno di una terna di candidati idonei. Dopo la riforma, egli è obbligato a nominare il candidato che ha ottenuto il miglior punteggio.

Questo passaggio dalla “fiduciarietà” al “vincolo della graduatoria” aveva spinto il Consiglio di Stato a ritenere che la procedura fosse diventata un vero e proprio concorso pubblico, con conseguente spostamento della giurisdizione al Giudice Amministrativo.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, investite della questione tramite rinvio pregiudiziale dal TAR Liguria, hanno smentito l’orientamento amministrativo, confermando la giurisdizione del Giudice Ordinario. I punti cardine del ragionamento sono tre:

Assenza di novazione del rapporto: il conferimento di un incarico di struttura complessa non è un’assunzione né una progressione verticale tra aree diverse. La dirigenza sanitaria è un ruolo unico: l’incarico è solo una funzione temporanea e revocabile conferita a chi è già dirigente.

Natura privatistica degli atti aziendali: le ASL operano con i poteri del privato datore di lavoro. Anche se la discrezionalità del Direttore Generale è oggi azzerata dall’obbligo di seguire il punteggio, l’atto di nomina resta un atto di gestione del rapporto di lavoro, non l’esercizio di un potere autoritativo pubblico.

Tutela più incisiva davanti al G.O.: la Corte sottolinea che proprio il vincolo della graduatoria permette al Giudice Ordinario (Giudice del Lavoro) una tutela più forte: non solo il risarcimento, ma la possibilità di accertare il diritto del primo classificato a ottenere l’incarico.

La nomina primari non è conferita tramite un pubblico concorso

La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio:

L’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che […] non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 [che devolve i concorsi al G.A.]“.

La sentenza ha un impatto immediato su decine di ricorsi pendenti. Per i legali del settore sanitario, la via maestra torna a essere quella del Tribunale del Lavoro. La Cassazione ribadisce che la “concorsualità” (intesa come procedura selettiva) non coincide necessariamente con il “concorso pubblico” (inteso come accesso all’impiego), preservando la specificità del sistema sanitario e la natura privatistica del rapporto d’impiego dei medici.

Avv. Sabrina Caporale

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