Il Tribunale di Piacenza ha chiarito che è illegittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dal datore di lavoro, in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 52/2021, nei confronti del dipendente risultato sprovvisto di Green Pass, con conseguente diritto dello stesso alla corresponsione dell’indennità di malattia per il periodo di assenza dal lavoro, se certificata (Trib. Piacenza, sent. n. 335/2025).
La vicenda
Un autista si rivolgeva con ricorso al Tribunale per domandare l’accertamento dell’illegittimità della sospensione irrogatagli dal datore di lavoro e la condanna di quest’ultimo al pagamento dell’indennità di malattia, nonché al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivanti dall’illegittimo provvedimento datoriale.
Costituitosi in giudizio, il datore chiedeva il rigetto del ricorso.
Nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, il giorno precedente all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’obbligo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro durante la pandemia da Covid 19, il datore di lavoro di parte ricorrente aveva dato comunicazione della nuova normativa ai dipendenti della sua azienda.
A causa di problemi di salute, il lavoratoreaveva informato il datore di volersi recare dal medico per essere sottoposto a visita, ma il superiore lo aveva invitato a svolgere un ulteriore incarico.
A seguito di un alterco tra i due, il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore il mancato possesso della Certificazione Verde, pertanto lo aveva sospeso dal servizio.
Il lavoratore aveva presentato regolare certificato di malattia, ma, nonostante ciò, il superiore gli aveva negato l’indennità corrispondente.
Le valutazioni del primo giudice e il parziale accoglimento del ricorso
Il Tribunale riteneva il ricorso fondato solo in parte.
Il giudice di prime cure rilevava l’illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto tale provvedimento era stato adottato alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa che introduceva l’obbligo del Green Pass, il che lo rendeva privo di ogni fondamento giuridico.
Il Tribunale precisava, inoltre, che nella fattispecie esaminata la non pretestuosità della condizione patologica del lavoratore era stata accertata dallo stesso datore di lavoro attraverso la visita del medico aziendale, e che in presenza di una certificazione medica attestante lo stato di malattia, il dipendente avrebbe in ogni caso avuto diritto all’indennità corrispondente, a prescindere dal possesso o meno della Certificazione Verde.
Il giudice emiliano riteneva, invece, priva di fondamento la domanda di risarcimento per ulteriori danni (danno emergente e lucro cessante), vista l’insufficienza delle prove prodotte dal dipendente in ordine alla loro entità e natura.
Difatti, il lavoratore aveva espresso concetti lati, quali la mancata disponibilità di fondi utili al sostentamento ed alla cura della famiglia e l’aggravarsi della posizione debitoria del nucleo familiare, senza fornire alcun riscontro documentale.
La decisione del Tribunale
Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale di Piacenza:
- condannava il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente l’indennità di malattia per il periodo di assenza dal lavoro, oltre al TFR non percepito;
- respingeva la pretesa risarcitoria del lavoratore per ulteriori danni.
Altresì, compensava integralmente le spese di giudizio e poneva definitivamente a carico delle parti in solido fra loro le spese di ctu liquidate in corso di causa.
Avv. Giusy Sgrò






