Disconoscimento della firma in sede civile, quando l’accusa di falso e truffa non integra calunnia

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Con una recente pronuncia, la Suprema Corte esclude la configurabilità del reato di calunnia in relazione al disconoscimento della firma di una scrittura privata operato dal solo difensore. Gli Ermellini chiariscono che non integra il delitto l’attribuzione di fatti non più penalmente rilevanti, come il falso in scrittura privata depenalizzato, o di condotte prive di rilevanza penale, come la truffa processuale (Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza 17 giugno 2026, n. 22412).

Il caso: l’opposizione al decreto ingiuntivo e la condanna per calunnia

La vicenda trae origine da un contenzioso civile tra un cliente (S.G.) e il suo commercialista (M.G.). Quest’ultimo aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un decreto ingiuntivo per competenze professionali non saldate, azionando una scrittura privata recante una ricognizione di debito.

Il cliente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, nell’atto depositato il 5 aprile 2016, disconosceva formalmente l’autografia della propria sottoscrizione ai sensi dell’art. 214 c.p.c., accusando esplicitamente il professionista di aver abusato di un foglio firmato per scopi diversi o di averne falsificato la firma, integrando così condotte di “truffa” e “falso”.

A seguito della denuncia del commercialista, l’opponente veniva rinviato a giudizio e condannato sia in primo grado (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 27 dicembre 2023) che dalla Corte d’Appello di Napoli (24 settembre 2025) alla pena sospesa di due anni di reclusione per il delitto di calunnia (art. 368 c.p.), sul presupposto che avesse falsamente accusato il professionista di gravi reati pur sapendolo innocente.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Il primo di essi — ed è un passaggio procedurale rilevante — censurava la mancata dichiarazione della prescrizione, che secondo la difesa era già maturata al 24 settembre 2025 (data della sentenza d’appello), considerando circa diciassette mesi di sospensione del corso della prescrizione. La Corte d’appello, peraltro, non aveva motivato sull’eccezione espressamente sollevata in secondo grado. Il Procuratore Generale, con requisitoria del 6 maggio 2026, aveva chiesto di annullare senza rinvio proprio per intervenuta prescrizione e, solo in subordine, di rigettare il ricorso.

La Sesta Sezione Penale della Cassazione ha invece ribaltato gli esiti del giudizio di merito, annullando la sentenza impugnata senza rinvio perché “il fatto non sussiste”, superando così la questione prescrizionale con una riqualificazione giuridica del fatto operata d’ufficio ai sensi dell’art. 609 comma 2 c.p.p.

I tre pilastri di diritto della Cassazione

La sentenza di legittimità fissa tre fondamentali paletti interpretativi che delimitano i confini tra il diritto alla difesa in sede civile e il reato di calunnia.

1. Mancanza della firma personale della parte sull’atto civile

Il primo profilo di diritto attiene alla modalità con cui l’accusa è entrata nel processo civile. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il formale disconoscimento della firma e di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c. può astrattamente integrare l’elemento materiale della calunnia (pari a una “denunzia”) se la parte non si limita a difendersi, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, idonee ad attivare un procedimento penale nei confronti di un soggetto individuabile in base al contesto dell’atto (Sez. 6, n. 7643 del 22/10/2009, dep. 2010, Tessitore, Rv. 246166; Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498).

Tuttavia, la Cassazione precisa che tali precedenti hanno stabilito un limite essenziale: l’atto giudiziario che reca la falsa accusa, per integrare il delitto di calunnia, deve essere sottoscritto personalmente dall’imputato. Se l’atto di opposizione (e il relativo disconoscimento della firma) è firmato esclusivamente dal difensore, difetta il carattere della “personalità” e l’atto non è qualificabile come “denuncia” ai sensi dell’art. 368 c.p. Di conseguenza, l’incolpazione non è giuridicamente attribuibile alla parte e non può integrare il delitto di calunnia.

2. Il falso in scrittura privata è un illecito civile depenalizzato

Il secondo fulcro della decisione risiede nel principio di tassatività del reato oggetto di calunnia. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l’eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, Pontrandolfo, Rv. 285080; Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009, Rocchetta, Rv. 244767). La calunnia, in altri termini, è falsa incolpazione di reati effettivi, non di reati putativi (Sez. 6, n. 4375/1972, Corigliano).

Nel caso di specie, l’atto di opposizione era stato depositato nell’aprile 2016. Pochi mesi prima, il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 — in vigore dal 6 febbraio 2016 — aveva integralmente abrogato e depenalizzato il reato di falso in scrittura privata (vecchio art. 485 c.p.), trasformandolo in un illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile. Pertanto, aver accusato il professionista di aver falsificato una scrittura privata equivaleva ad attribuirgli una condotta priva di rilievo penale.

La Corte ha richiamato un precedente specifico, perfettamente calzante: Sez. 6, n. 30775 del 13/10/2020, Prada (non massimata), in cui — in fattispecie analoga di calunnia commessa mediante disconoscimento di sottoscrizioni asseritamente apocrife su contratti di locazione, atte a integrare un’accusa indiretta del delitto di falso in scrittura privata — la Cassazione aveva già annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste.

3. L’irrilevanza penale della “truffa processuale” e il limite dell’art. 374-bis c.p.

La Suprema Corte smonta la tesi dell’accusa legata al delitto di truffa. Il ricorrente aveva accusato il commercialista di aver tratto in inganno il giudice civile per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo.

La Cassazione ribadisce un principio granitico: nel nostro ordinamento non esiste il reato di “truffa processuale”. La condotta di chi induce in errore un giudice in un processo civile per ottenere un provvedimento favorevole non integra il reato di truffa (art. 640 c.p.), poiché manca l’elemento costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale: il provvedimento del magistrato non è un atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica (Sez. 2, n. 48541 del 21/10/2022, Castiglione, Rv. 284172; Sez. 2, n. 498 del 16/11/2011, Di Cancia, Rv. 251768; Sez. 5, n. 6244 del 14/01/2004, Bongioanni, Rv. 228075; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, PM in proc. Quattrone, Rv. 223830).

La Corte ha inoltre escluso — ed è un passaggio che l’articolo giornalistico spesso trascura — che la falsa accusa potesse avere ad oggetto anche il delitto di cui all’art. 374-bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria), perché tale norma sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, non anche ipotesi di falsità materiale (Sez. 6, n. 8024 dell’11/11/2015, dep. 2016, Taormina, Rv. 266683; Sez. 6, n. 30193 del 07/06/2006, Toma, Rv. 235432; Sez. 5, n. 14917 del 15/02/2023, Guaresi, Rv. 284382).

Ne deriva che l’accusa di aver indotto in errore il giudice civile non descrive un reato e non può dare luogo a calunnia, né sotto il profilo della truffa né sotto quello dell’art. 374-bis c.p.

Conclusioni

La pronuncia rappresenta una fondamentale garanzia per la libertà di difesa nel processo civile. L’avvocato che redige un atto contenente il disconoscimento di sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. deve tenere presente che e l’atto è firmato dal solo difensore, l’eventuale incolpazione di reati contro la fede pubblica non è attribuibile personalmente alla parte e non integra calunnia; la falsa attribuzione di un falso in scrittura privata è irrilevante penalmente dopo il D.Lgs. 7/2016, trattandosi di illecito civile depenalizzato; l’accusa di aver indotto in errore il giudice civile non corrisponde ad alcuna fattispecie penale (né truffa né art. 374-bis c.p.).

In tutti e tre i casi, l’eventuale denuncia per calunnia è destinata al rigetto — o all’annullamento senza rinvio in sede di legittimità — per insussistenza del fatto.

Avv. Sabrina Caporale

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