La Corte di Cassazione interviene in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, chiarendo i criteri di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale. I giudici ribadiscono che non è consentito scendere sotto i minimi delle Tabelle di Milano sulla base di valutazioni generiche o circostanze ordinarie, dovendo invece emergere elementi eccezionali e specificamente provati per giustificare una riduzione. La Terza Sezione Civile, in pubblica udienza (26 maggio 2026, relatore Spaziani, PG Pepe), accoglie il ricorso principale delle figlie della vittima e il ricorso incidentale del medico K.H., dichiara inammissibile il ricorso incidentale di M.D., e cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 23 giugno 2026, n. 21366).
Il caso
La vicenda trae origine dal decesso di A.F. durante un ricovero presso un Istituto Clinico del capoluogo lombardo. Le figlie P.L. e P.La. (unitamente alla sorella della vittima A.M.L., la cui domanda fu rigettata in entrambi i gradi) agirono per il risarcimento dei danni. La clinica chiamò in manleva i medici M.D. e K.H., che a loro volta chiamarono in garanzia Assicuratrice Milanese…





