Secondo il Tar di Palermo l’istanza di accesso generalizzato deve comunque rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti valenza pubblica
Il TAR di Palermo nella sentenza n. 2020/2018 ha fornito delle precisazioni in merito all’accesso generalizzato agli atti amministrativi.
Secondo il tribunale, in caso di accesso generalizzato agli atti amministrativi, la legge non richiede di esplicitare a una motivazione. Tuttavia, deve ritenersi che la richiesta debba comunque rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica.
Al contrario, saranno precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o emulative.
Il caso
Nel caso di specie, i giudici si sono espressi sul ricorso del Centro Studi e Ricerche contro un provvedimento del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Questo aveva autorizzato un accesso agli atti generalizzato.
Nel caso di specie, evidenzia il T.A.R., essendo stato richiesto un accesso generalizzato agli atti, appare irrilevante, ai fini della legittimità dell’atto impugnato, la mancata connessione con un procedimento in corso. Così come la mancata esplicazione dell’interesse sotteso alla richiesta e la mancanza di una idonea motivazione.
Infatti, l’accesso generalizzato è finalizzato ad assicurare forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la richiesta ad oggetto i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’amministrazione regionale nei confronti della ricorrente.
La sentenza, inoltre, ha rammentato come il diritto a conoscere dei cittadini debba essere assicurato dall’Amministrazione e non possa essere lasciato alla decisione del controinteressato.
Tuttavia, rileva il Tar, sebbene la legge non richieda l’esplicitazione della motivazione nel caso di accesso generalizzato agli atti amministrativi, la stessa deve rispondere al soddisfacimento di un interesse con valenza pubblica.
Ne consegue che debbano intendersi precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o, peggio, emulative.
Ciò in quanto si risolvono nell’abuso di uno strumento concepito per favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico e non invece per ostacolare l’attività amministrativa o, addirittura, per arricchire il solo patrimonio di conoscenze del richiedente.
Nel caso di specie T.A.R. si richiama anche alle Linee Guida dell’A.n.a.c. n. 1309/2016.
Esse contengono indicazioni operative per i soggetti destinatari di richieste di accesso generalizzato, nonché, le previsioni del Gdpr, il nuovo Codice Europeo per la Privacy.
Infatti, la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
Non solo.
Le eccezioni previste dall’art. 5 bis el d.lgs. n. 33/2013 sono state classificate in assolute e in relative, al ricorrere delle quali le amministrazioni devono o possono rifiutare l’accesso.
In conclusione, l’accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto “alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”.
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