In materia di affidabilità degli autovelox, il Giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato sottoposto a revisione e taratura periodica

In caso di contestazione dell’ affidabilità degli autovelox, il Giudice è tenuto a ordinare la verifica dell’apparecchio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, pronunciandosi sul ricorso presentato da un automobilista multato per eccesso di velocità.

L’infrazione, commessa in autostrada nel 2013, era stata rilevata con il sistema SICVe (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche Safety tutor.

La Corte d’Appello di Bologna, nel 2015, accogliendo il ricorso presentato dalla Prefettura di Bologna, aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione. Il conducente, quindi, aveva impugnato la sentenza del Giudice di secondo grado davanti alla Suprema Corte, sulla base di sei motivi.

Tali argomentazioni sono state tutte ritenute infondate, tranne una. Con il quinto motivo, in particolare, il ricorrente denunciava l’erroneità della valutazione del giudice d’appello in relazione alla verifica del Tutor. Secondo il Giudice a quo, infatti, revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità non sarebbero state obbligatorie.

Nell’ordinanza n. 533/2018, gli Ermellini ritengono tale doglianza fondata. La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada.

La norma, infatti, non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Pertanto, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto a tali verifiche.

Rispetto a questo aspetto, dunque, la Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviandola al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato.

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