Respinto il ricorso di un padre che contestava l’affido condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso la madre

Con l’ordinanza n. 4258/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un padre contro la decisione della Corte di appello che aveva confermato l’affido condiviso della figlia con residenza prevalente della minore presso la madre. Quest’ultima aveva messo a disposizione dell’ex marito un appartamento per consentirgli di occuparlo insieme alla minore nei periodi in cui l’uomo doveva stare con la bambina.

La CTU aveva ritenuto questa situazione preferibile a quella adottata in precedenza che prevedeva la residenza della minore presso l’appartamento messo a disposizione del padre. Il tutto tenendo conto dell’occupazione lavorativa della madre e della non occupazione del padre, che quindi non subiva alcun danno di tipo economico o esistenziale per il fatto che la residenza della bambina veniva fissata presso la ex moglie, visto che disponeva dell’appartamento preso in locazione per lui dalla ex.

L’uomo, tuttavia, aveva deciso di proporre ricorso per cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la violazione della libertà personale e l’imposizione di un domicilio forzato.

Rispetto a tali motivi di diglianza però, la Suprema Corte ha ritenuto di rigettare le argomentazioni proposte perché infondate.

I Giudici Ermellini hanno infatti rilevato che la Corte d’appello, basandosi sulle valutazioni del Ctu, si era orientata nella decisione tenendo conto dell’esclusivo interesse della minore. Il Giudice di secondo grado, nello specifico, in presenza di due diversi e distanti luoghi di residenza dei genitori, si era premurata di evitare a una bambina una vita da pendolare, nel rispetto anche dei suoi impegni scolastici, preferendo una soluzione che imponesse al padre di spostarsi, per i suoi minori impegni lavorativi e per la disponibilità dell’appartamento preso appositamente in locazione dalla ex coniuge.

“Non può quindi condividersi la valutazione del provvedimento come restrittivo della personale e di residenza del padre – chiariscono dal Palazzaccio –  in quanto esso è stato adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori. Si tratta con evidenza di un provvedimento che non è coercibile nei confronti del padre e che nell’ipotesi di un suo rifiuto a risiedere insieme alla figlia imporrà di fatto la stabile residenza di quest’ultima presso la madre in attesa della eventuale revisione del collocamento da valutare sempre alla luce del preminente e migliore interesse della minore”.

In altri termini, la Cassazione ha paventato che, se il padre dovesse rifiutarsi di rispettare le modalità di affido della figlia, si provvederà a disporre la stabile convivenza della bambina con la madre.

La redazione giuridica

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