Affido esclusivo alla madre se il padre è disinteressato e inadempiente

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affido esclusivo

I Giudici di appello dispongono l’affido esclusivo della figlia minore alla madre cui viene concessa anche la esclusiva responsabilità genitoriale per il disinteresse mostrato dal padre e la mancata prova della sua idoneità educativa (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16280).

L’affido esclusivo alla madre

In primo grado veniva decisa la collocazione della minore presso la madre, con facoltà del padre di poterla vedere, previa richiesta secondo le modalità individuate dai Servizi sociali competenti e previo accertamento delle condizioni emotive della minore e della garanzia offerta dal padre circa la seria volontà di riprendere una relazione continuativa e regolare con la figlia.

La Corte d’appello di Milano ha disposto l’affido esclusivo della figlia minore alla madre con il riconoscimento alla stessa dell’esercizio esclusivo ex art. 337 quater, comma tre, cc della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse.

Ad ogni modo, il secondo grado di giudizio ha confermato l’affido esclusivo in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore, desunto dalla mancata sollecitazione ai Servizi sociali delegati per la riattivazione degli incontri con la figlia. Anche le assenze dell’uomo alle udienze, unitamente al mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento della figlia, sono stati ritenuti comportamenti dimostranti il disinteresse del padre e giustificanti l’attribuzione della responsabilità genitoriale alla sola madre per essere una soluzione più tutelante per la figlia minore.

In tutto ciò, i Giudici di appello hanno rimarcato che l’affido esclusivo alla madre non impediva la partecipazione del padre attraverso il potere di controllo.

Il contributo di mantenimento e le spese straordinarie

Riguardo al contributo al mantenimento da parte del padre (fissato in primo grado in euro 1.100 mensili), la Corte milanese ha disposto CTU sulla capacità reddituale dell’uomo il cui esito di inattendibilità è scaturito dal fatto che l’uomo si è sottratto dal fornire dati utili a supportare le richieste economiche. Per tale ragione è stato confermato l’importo mensile stabilito dal primo Giudice cui viene aggiunto, in sede di gravame, il rimborso nella misura del 100% delle spese straordinarie.

Accorpare le spese straordinarie all’importo del contributo mensile di mantenimento (come ha fatto il primo grado), è in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 cc, e con quello dell’adeguatezza del mantenimento finendo per recare nocumento alla prole.

L’intervento della Cassazione

L’uomo sostiene di avere sempre voluto mantenere la relazione con la figlia che fino alla domanda di separazione presentata dalla madre aveva vissuto con lui in Portogallo. La minore era poi rientrata in Italia come disposto con la sentenza del Tribunale di Almada del 21/3/2014 ed egli aveva intrattenuto costanti rapporti telefonici e via Skype fino a che l’intervento dei Servizi sociali ed il mutato atteggiamento della madre non avevano rallentato le conversazioni con la figlia. Deduce anche che, durante tale periodo, aveva comunque seguito il percorso scolastico e partecipato alle decisioni relative alle attività ricreative e alle scelte di carattere medico, partecipando economicamente seppure in misura inferiore a quanto stabilito dal tribunale.

Le censure vengono respinte.

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, la Cassazione, richiamando un suo precedente di alcuni anni fa, sostiene che “alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affido esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. 6535/2019).”

Il principio di bigenitorialità e la capacità genitoriale

Il Giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, valuta la capacità genitoriale di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, e deve tenere in considerazione elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio della bigenitorialità.

Correttamente la Corte di merito ha non solo valorizzato positivamente l’idoneità della madre, ma vagliato attentamente la figura paterna, la mancata prova della frequenza delle videochiamate, oppure dei contatti con i Servizi sociali per calendarizzare gli incontri.

Mantenimento e capacità economica del padre

Venendo ora all’importo del contributo al mantenimento del padre nei confronti della figlia, l’uomo evidenzia che l’importo del suo reddito netto è gravato dalle rate del mutuo a tasso variabile acceso per l’immobile di sua proprietà, pertanto è impossibile per il ricorrente assolvere all’obbligo nella misura di Euro 1100,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, ultronee rispetto all’assegno ordinario di mantenimento.

Anche questa censura viene respinta. I Giudici di appello nel descrivere le risultanze della ricostruita capacità economica delle parti, hanno dato atto della produzione documentale inerente il pagamento mensile del mutuo in sede di osservazioni alla CTU, ma hanno anche precisato che il pagamento delle rate avviene tramite un conto corrente estero (Portogallo) per il quale non è stato prodotto alcun estratto conto.

Questo significa che la situazione economiche delle parti è stata dettagliatamente ricostruita nel corpo della motivazione della decisione e il CTU aveva dato atto dei bonifici effettuati dal padre ma anche della mancata produzione dei documenti bancari esteri. È del tutto non dimostrata, pertanto, l’incidenza asseritamente rilevante del pagamento delle rate mensili del mutuo.

Avv. Emanuela Foligno

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