La Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra Agenzia delle Entrate e un contribuente relativo all’applicabilità delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Non aveva “reso la dichiarazione di sussistenza dei requisiti agevolativi con atto autenticato davanti ad Autorità diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario”. Con tala motivazione la Commissione tributaria regionale del Lazio, in integrale riforma della decisione di prime cure, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente decretando l’inapplicabilità delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
L’uomo, nel ricorrere per cassazione deduceva che – una volta conseguito il trasferimento dell’immobile – la dichiarazione prescritta era stata resa nella forma (e con diretta presentazione all’Agenzia delle Entrate) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. A suo giudizio la decisione del giudice del gravame si era fondata su di una prescrizione – indicata in una risoluzione della medesima Agenzia – che, in contrasto con la giurisprudenza, imponeva la forma della dichiarazione integrativa «con atto autenticato».
La Suprema Corte, con la sentenza n. 5349/2020 ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento in quanto fondato.
La Cassazione ha evidenziato che l’atto integrativo cui alludono gli atti di prassi dell’Agenzia delle Entrate può definirsi per tale solo impropriamente in quanto piuttosto emerge l’esigenza di conformare una fattispecie al requisito normativo costituito dalla dichiarazione del contribuente di usufruire dell’agevolazione.
Sotto tale profilo prospettico, allora, rileva esclusivamente che, al più tardi al momento della registrazione della sentenza, la dichiarazione in questione sia stata resa con modalità tali da garantirne la certezza e la riferibilità soggettiva. In tal senso non è dubbio che una dichiarazione resa (anche) nelle forme di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, art. 47, sia idonea allo scopo ove si consideri, oltretutto, la stessa disciplina degli effetti penali della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, secondo la giurisprudenza penale della Corte, si considera come fatta a pubblico ufficiale.
I Giudici di Piazza Cavour hanno per tanto stabiliti il principio di diritto secondo cui “in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita – come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva (art. 2932 cod. civ.), – nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore”.
La redazione giuridica
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