Non chiariti i fatti a sostegno delle domande, avendo l’appellante insistito sulla necessità di valutare l’aggravamento della malattia professionale, attraverso CTU Medico-legale, senza peraltro nemmeno individuarla (Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 957/2021 del 03/08/2021-RG n. 258/2021)

Il lavoratore adisce la Corte d’Appello, impugnando la sentenza n. 1281/20 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato nullo il ricorso per violazione dell ‘art. 414 n. 4 cpc, chiedendo:

a) Accertare e dichiarare a seguito di CTU medico legale sulla persona del ricorrente le tecnopatie: sindrome del tunnel carpale e intrappolamento del nervo anulare – codice identificativo I.2.02.G56.0; deficit articolare del ginocchio e meniscopatia – codice identificativo I.2.05.M23.3; disturbo dell’adattamento cronico, codice identificativo II.7.01.F43.2; ulcere e perforazione del setto nasale – codice identificativo I.1.05.J34.8; Broncopneupatia Cronica Ostruttiva, codi ce identificativo I.1.04 .J44, con inabilità permanente concausale valutabile nella misura che sarà determinata in esito alle risultanti istruttorie;

b) Conseguentemente condannare l’INAIL a corrispondere all’istante indennizzo in capitale del danno biologico ex art. 13, comma 2, lettera “A”, del D. lgs. 38/2000, con percentuale di menomazione psicofisica della invalidità permanente per ognuna malattia professionale e, anche, a corrispondere una quota di rendita vitalizia nella misura che sarà determinata in apposita perizia secondo la tabella di coefficienti ex art. 13, comma 2, lettera “B”, del D. lgs. 38/2000, considerandosi all’ultima retribuzione dell’assicurato nell’1/01/2016, cioè 1.829,95 euro (doc. n. 168 fascicolo di parte);

c) Riconosciuta la tecnopatia, condannare l’INAIL a corrispondere l’integrazione della prestazione economica erogata dall’INPS a titolo di malattia comune dal mese di settembre 2015 al 27/12/2015, nella misure di 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e 75 % dal 91° giorno; e, nel periodo di 28/12/2015 (data delle dimissioni) fino al 01/04/2016 (fine del trattamento clinico), l’intero indennizzo giornaliero – nella misura del 75% della retribuzione media giornaliera, secondo le disposizioni degli articoli 66 e 68 T. U. 1124/1965, applicandosi la convenzione tra INAIL e INPS, Circolare n. 47/2015.

Il Tribunale, con la sentenza n. 1400/14, con riferimento ad un infortunio sul lavoro , aveva accertato un danno biologico permanente del 12% relativamente alle patologie “risentimento funzionale del rachide lombo sacrale in quadro di discopatia polidistrettruale comprendente ernia discale L2 -L3 e protusioni discali L4 -L5 e L5 -S1”; che il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile prima al 46% e poi al 50% a prescindere da una eziologia professionale; che INAIL aveva respinto la domanda relativa alla malattia professionale “disturbo dell’adattamento cronico con de pressione e disturbi somatiformi” per insufficienza della documentazione; rilevava che l’esposizione delle deduzioni poste a fondamento della domanda non era chiara ed univoca, avendo lamentato il mancato rispetto delle prescrizioni a tutela della salute del lavoratore da parte del datore di lavoro senza averlo citato, non essendo compiutamente descritti i comportamenti pregiudizievoli del datore di lavoro, avendo denunciato solo la malattia professionale dello “stress lavoro correlato” mentre nelle conclusioni faceva riferimento a diverse patologie per le quali no n vi era stata denuncia . Inoltre evidenziava che con la sentenza n. 1400/14 il Tribunale di Milano si era già pronunciato quantomeno fino al 17.10.2012.

Ciò, secondo il primo giudice, determinava una situazione di assoluta incertezza che impediva l’esatta identificazione del petitum e della causa petendi e comprometteva il diritto di difesa della convenuta.

L’appellante con un unico articolato motivo censura la sentenza lamentando che suo unico onere era descrivere le patologie, cosa che aveva fatto, e che non rileva va l’omessa denuncia amministrativa, per cui il primo giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell ‘art. 149 disp att. cpc, valutare gli aggravamenti e disporre una CTU.

Resiste l’INAIL eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei motivi, nel merito concludendo per il rigetto dell’appello.

Preliminarmente la Corte disattende la eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 434 c.p.c., sollevata dalla parte appellata.

Nel merito l’appello non viene ritenuto fondato.

La Corte d’Appello condivide la valutazione del primo Giudice secondo cui il ricorso introduttivo del giudizio non è rispettoso del precetto dell ‘art. 414 n. 4 c.p.c.

La citata norma disciplina il contenuto della domanda e richiede in particolare al punto 4 che il ricorso contenga “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.

La Suprema Corte, ha affermato che ”nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che, ove il ricorso sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di passare all’esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata, e ciò “allorché sia assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio”.

Il primo Giudice si è, dunque, attenuto ai principi di diritto, ma ad ogni modo le censure dell’appellante non colgono nel segno.

Ed infatti, a fondamento delle domande di cui alle conclusioni del ricorso di primo grado non si ravvisano nel corpo del ricorso quell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto richiesti dall’art. 414 n. 4 cpc.

Con il ricorso di primo grado l’appellante lamentava una condizione di disagio psicologico che integrava la malattia professionale dello “stress lavoro correlato”, invece nelle conclusioni faceva riferimento a diverse ed ulteriori patologie rispetto alle quali mancava qualsiasi esposizione in fatto e in diritto.

Neppure con l’atto di appello sono stati chiariti i fatti a sostegno delle domande, avendo l’appellante difeso il contenuto del ricorso di primo grado ed insistito sulla necessità di valutare l’aggravamento della malattia professionale, attraverso CTU Medico-legale, senza peraltro nemmeno individuarla.

Inoltre con l’atto di appello risultano modificate le conclusioni.

Nell’atto di appello i punti b) e c) del ricorso di primo grado sono stati unificati nel solo punto b) e nelle conclusioni non sono state più riproposte le domande di cui al punto d) delle conclusioni del ricorso di primo grado ma è stata formulata al punto c) la seguente domanda :”Riconosciuta la tecnopatia, condannare l’INAIL a corrispondere l’integrazione della prestazione economica erogata dall’INPS a titolo di malattia comune dal mese di settembre 2015 al 27/12/2015, nella misure di 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e 75% dal 91° giorno; e, nel periodo di 28/12/2015 (data delle dimissioni) fino al 01/04/2016 (fine del trattamento clinico), l’intero indennizzo giornaliero – nella misura del 75% della retribuzione media giornaliera, secondo le disposizioni degli articoli 66 e 68 T. U. 1124/1965, applicandosi la convenzione tra INAIL e INPS, Circolare n. 47/2015″.

Ebbene, anche la modifica delle conclusioni, è indice ulteriore della carenza di chiarezza che ha connotato il ricorso di primo grado.

Infine, precisa la Corte che l’esposizione dei fatti richiesta dall’art. 414 n. 4 cpc non può essere sostituita dalla mera allegazione della documentazione se questa , come nel caso in esame, non è oggetto di precise deduzioni con riferimento alle domande formulate.

Conclusivamente, l’appello viene integralmente rigettato con compensazione delle spese di giudizio per la particolarità della questione.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui