Intervento per ernia discale, si al risarcimento per le lesioni del marito

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Confermata in Cassazione la quantificazione del danno effettuata dai Giudici del merito in relazione alle lesioni post intervento per ernia discale subite dal paziente

Aveva agito in giudizio nei confronti dell’Azienda Ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni che il coniuge aveva subito in conseguenza di un intervento per ernia discale, eseguito presso la divisione di neuro chirurgia del locale nosocomio.

Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati.

Con atto di appello l’azienda ospedaliera aveva evocato in giudizio l’attrice davanti alla Corte di appello, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto fondata la domanda sotto il profilo della sussistenza del nesso causale, tra la condotta dei sanitari (rappresentata da una errata diagnosi ed alla cattiva esecuzione degli interventi) e le lesioni subite, evidenziando che il danno neurologico patito si era già prodotto prima del ricovero e aggiungendo che, nel precedente procedimento instaurato personalmente dal danneggiato, il danno era stato fortemente ridimensionato; si costituiva l’appellata, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e l’infondatezza nel merito, rilevando che la relazione del consulente tecnico aveva acclarato la sussistenza del nesso eziologico tra la vicenda dolorosa del coniuge ed il pregiudizio subito direttamente dall’appellata e spiegando appello incidentale, in quanto l’effettiva entità del danno sarebbe stata sottostimata dal Tribunale, con una personalizzazione limitata al 10%.

Il Collegio distrettuale aveva rigettato tutte le doglianze proposte, confermando la sentenza di prime cure.

L’attrice ricorreva però per cassazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto congrua la valutazione operata dal Tribunale in quanto la stessa, effettuata con personalizzazione del danno, “si attesterebbe (unitamente a quella del danno stimato dal CTU) alla soglia finale del 30%”. Al contrario il primo giudice, riconoscendo un danno del 20%, aumentato della frazione 10%, non aveva liquidato un danno pari al 30%, bensì un pregiudizio pari al 22% e ciò in quanto la personalizzazione del 10% doveva essere calcolata sul danno biologico stimato nella misura del 20% e non sommata a tale coefficiente.

La Corte territoriale – a detta della ricorrente – aveva mal interpretato tale statuizione, ritenendola congrua in quanto superiore alla stessa percentuale prospettata dal consulente di parte attrice e ciò sulla base di una falsa rappresentazione del dato desunto dalla sentenza di primo grado.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 14424/2021, hanno ritenuto il ricorso inammissibile.

La Corte d’appello aveva erroneamente affermato che la quantificazione operata in primo grado si sarebbe attestata sulla “soglia finale del 30%” e cioè su una percentuale di invalidità permanente anche superiore alla entità del pregiudizio sofferto, prospettata dai consulenti della appellante incidentale (“misura pari al 25%”). Ma, con autonoma e distinta motivazione, giuridicamente sufficiente a giustificare la decisione di rigetto, aveva anche argomentato che quella liquidazione risultava “comunque del tutto congrua all’occorso, non essendo stati lumeggiati o posti al vaglio di questo collegio accadimenti e circostanze specificamente meritevoli di vaglio in diverso rilievo, né essendosi prospettati dalla difesa, se non generici addebiti di inadeguatezza alla peculiarità della vicenda personale in riesame della xxx, neppure sotto specie di eventuali sopravvenienze in aggravamento del quadro antea emerso ed a presumersi ancora attuale … e pertanto obiettivamente consolidato”.

La redazione giuridica

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