Nessuna prova della colpa del conducente dell’auto, o comunque di un nesso di causa tra il comportamento di costui e la caduta da cavallo
Con l’ordinanza n. 21953/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un fantino, all’epoca dei fatti minorenne, che aveva riportato lesioni alla fronte dopo una caduta da cavallo causata dalla condotta di un automobilista che – secondo la versione del danneggiato – avendolo incrociato sulla propria via, vicino ad una intersezione stradale e tenendo una velocità non adeguata alla strada rurale che percorreva, facendo rumore ed alzando polveroni, avrebbe suonato con forza il clacson facendo imbizzarrire il cavallo e provocando il disarcionamento.
I genitori del ragazzo avevano citato in giudizio l’automobilista e la compagnia di assicurazione ma il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero prove della colpa del conducente dell’auto, o comunque di un nesso di causa tra il comportamento di costui e la caduta da cavallo. Tale valutazione, sotto il profilo della assenza del nesso di causa e della colpa, era stata confermata anche in sede di appello.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente denunciava violazione sia dell’articolo 116 c.p.c. che degli articoli 2954 e 2052 c.c. In particolare deduceva che, secondo giurisprudenza, in caso in cui un danno sia il concorso della circolazione del veicolo e della condotta dell’animale, le due presunzioni concorrono, nel senso che il proprietario del veicolo è comunque soggetto a quella di cui al primo comma dell’articolo 2054 c.c., con la conseguenza che se non dimostra l’esclusiva responsabilità dell’altro, o comunque di non aver potuto evitare il danno, la presunzione di pari colpa opera a suo svantaggio. La Corte territoriale – a giudizio dell’attore – aveva disatteso questa regola, in quanto, pur non avendo l’automobilista, tra l’altro rimasto contumace, fornito alcuna prova della esclusiva responsabilità della controparte, il danno era stato interamente addebitato a quest’ultima.
Gli Ermellini hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta, respingendo il ricorso in quanto infondato.
“Va detto – hanno chiarito dal Palazzaccio – che la corte non fa applicazione errata della suddetta regola, espressa da questa corte (Cass. 4373/ 2016) nel caso di danno risultante da circolazione di veicolo e da condotta dell’animale. Non dice che non si applica la presunzione: semplicemente rileva che, come emerso dall’istruttoria, la presunzione di pari colpa risulta vinta, a svantaggio del fantino, per il fatto che alcuna responsabilità poteva rinvenirsi nella condotta dell’automobilista, e soprattutto escludendo che quest’ultima possa essere stata la causa del danno”.
In sostanza, la prova che vince la presunzione di concorso di colpa può anche risultare dagli atti, ed i giudici di merito avevano ritenuto che risultasse, escludendo che la condotta del conducente potesse essere stata difforme da modelli di diligenza generici o specifici. Dunque, era stato escluso che la condotta di guida avesse colpevolmente causato il danno.
La redazione giuridica
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