In caso di aggravamento della malattia professionale il lavoratore deve provare attraverso idonea documentazione medica l’alterazione peggiorativa rispetto al primo riconoscimento

Il lavoratore presenta all’Inail domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale dal 10% al 16%.

L’Istituto rigetta la domanda e il lavoratore esperisce l’azione amministrativa di revisione che viene anch’essa rigettata.

Pertanto, il lavoratore cita a giudizio l’Inail dinanzi al Tribunale di Lucca (Sezione Lavoro, sentenza n. 454 del 9 dicembre 2020), assumendo che nel 2012 veniva riconosciuto dall’Istituto affetto da “lombalgia statico-dinamica in soggetto già operato di emilaminectomia per EDL4 -L5” di origine professionale con valutazione di una invalidità permanente, sotto il profilo del danno biologico, pari al 10%, e chiedendo il riconoscimento dell’aggravamento.

In particolare, l’aggravamento viene invocato per la diagnosi di “plurime focalità erniarie L2 -L3, L3 -L4 ed esiti di emilaminectomia per ED L4 -L5 ” che determinerebbe il riconoscimento dei postumi permanenti in misura non inferiore al 16% per la presenza di più focalità erniarie.

Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l’insussistenza di apprezzabile peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore.

Il Tribunale istruisce la causa attraverso CTU Medico-legale.

Il C.T.U. esclude l ‘aggravamento e conferma la quantificazione del danno biologico già riconosciuta dall’INAIL nella misura del 10%.

Il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni della Consulenza d’Ufficio.

Il lavoratore nelle difese conclusive contesta l’elaborato peritale evidenziando la errata ricostruzione delle mansioni svolta dal CTU e l’errato rischio lavorativo indicato.

Tuttavia, osserva il Giudice,  tali osservazioni critiche non hanno rilevanza in quanto il CTU ha escluso in radice l’esistenza di un aggravamento della malattia professionale evidenziando:  “…esaminata la certificazione sanitaria complessivamente prodotta, è possibile affermare che i dati clinici oggettivi a disposizione, con specifico riferimento alle immagini radiologiche del rachide lombo -sacrale eseguite in data 1.02.2012 (per la prima richiesta di riconoscimento di malattia professionale) e successivamente in data 25.08.2015 (in occasione della richiesta di aggravamento) documentano un quadro ostearticolare degenerativo del tratto lombare della colonna, sostanzialmente stabile quanto a gravità, relativamente a sede ed entità delle lesioni ossee e discali. “

Sulla scorta di tale conclusione la domanda del lavoratore viene rigettata con condanna di pagamento alle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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