Il lavoratore chiede all’Inail il riconoscimento dell’aggravamento della patologia professionale di asbestosi polmonare a seguito di ossigeno terapia permanente (Tribunale di Terni, sez. Lavoro, sentenza n. 6/2021 del 7 gennaio 2021)

Gli eredi legittimi del lavoratore infortunato (deceduto in corso di causa) proseguono il giudizio azionato nei confronti dell’Inail onde vedere accertato l’aggravamento della patologia professionale.

Nel ricorso introduttivo il lavoratore deduce di essere titolare di rendita Inail con provvedimento del 14.01.2001 in quanto affetto da malattia professionale costituita da “asbestosi polmonare, riduzione della diffusione alveolo – capillare del CO, lieve deficit ventilatorio restrittivo” con invalidità permanente del 16% e di avere presentato all’Inail domanda di revisione chiedendo il riconoscimento di invalidità nella misura del 60 – 80% stante la rapida progressione fibrotica della malattia professionale (asbestosi) con severo deficit respiratorio in ossigeno terapia a permanenza.

L’Inail respingeva l’istanza amministrativa confermando il danno biologico nella misura del 16%.

Si costituisce in giudizio l’Inail sostenendo la correttezza della valutazione del danno biologico. all’integrità psicofisica ed insistendo per il rigetto della domanda.

La causa viene istruita con CTU Medico-legale e, all’esito, il Tribunale ritiene il ricorso fondato.

Il Tribunale premette che secondo le nuove disposizioni normative gli infortuni sul lavoro comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16% è prevista una rendita – sostitutiva di quella di cui all’ art. 74 – ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.

La misura della rendita può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell’Istituto assicuratore, nel caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere a seguito di modificazione delle condizioni fisiche del citato titolare, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.

La CTU ha accertato che il lavoratore: “era affetto da malattia professionale in forma di Asbestosi con compromissione funzionale, tale patologia è inquadrabile come malattia professionale in quanto contratta ad esercizio e a causa clinica ed esclusiva dell’attività lavorativa svolta. Quantificabile nella misura del 60% (Sessanta per cento), dal 04.10.2017, data della domanda presentata all’Inail di revisione per aggravamento della patologia respiratoria”.

Il Giudice fa proprio e condivide integralmente l’elaborato peritale e dichiara accertato il diritto dell’originaria parte istante a conseguire l’indennizzo in rendita ai sensi dell’art. 13 co. 2, lett. a) e b), D . Lgs. n° 38/00 , in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 60% con decorrenza dalla domanda di revisione del 4.10.2017.

In conclusione, l’Inail viene condannata a pagare in favore degli eredi costituiti, nei l imiti della rispettiva quota ereditaria, i relativi ratei maturati dal lavoratore dalla data della domanda di revisione sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all’ art. 16, co. 6, L. n° 412/91.

Spese di lite e di CTU poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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