Accolto il ricorso della parte lesa contro l’assoluzione di un uomo accusato di lesioni in occasione di lavori su aree destinate alla circolazione

L’art. 21 del codice della strada, che prevede che chi esegue lavori su aree destinate alla circolazione deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione, non si riferisce soltanto ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale, ma più in generale a quelli che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 48758/2019 pronunciandosi sul ricorso della parte civile contro la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Massa nei confronti di un uomo finito a giudizio per aver cagionato a un utente stradale lesioni guaribili in 60 giorni, collocando una carriola sulla pubblica via, senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza, ai fini della delimitazione dell’area e della segnalazione dell’ostacolo, così che la vittima non poteva evitare l’urto, con conseguente frattura della gamba destra.

Il Giudice di Pace era pervenuto all’assoluzione dell’imputato, ritenendo insussistente, nel caso di specie, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 21 cod. strada, atteso che l’imputato non stava eseguendo lavori sulla sede stradale, ma stava potando una siepe all’interno della sua proprietà e che la carriola non integra un materiale depositato, ma piuttosto un veicolo a braccia, con esclusione, pertanto, dell’elemento soggettivo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la parte ricorrente deduceva, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 21 cod. strada, essendo pacifico che l’imputato stesse eseguendo dei lavori su area destinata alla circolazione dei veicoli, e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della colpa generica dell’imputato.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di accogliere la censura proposta. L’imputato, infatti, aveva operato, per potare la siepe nel giardino di sua proprietà, dalla pubblica via, su cui aveva collocato la sua carriola. Inoltre, nessuna indagine nella sentenza impugnata era stata svolta relativamente alla violazione, da parte dell’imputato, delle regole cautelari che impongono di non creare pericoli per gli altri e, quindi, di non collocare o lasciare sulla pubblica via oggetti che possano per la loro ubicazione o per la loro conformazione costituire un ostacolo o intralcio alla circolazione ed un pericolo per gli utenti della strada.

“Va, difatti, ricordato – hanno aggiunto dal Palazzaccio – che, in tema di responsabilità da sinistri stradali, l’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del “neminem laedere”, la cui violazione costituisce colpa per negligenza o imprudenza.

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