Il CTU ha confermato i postumi del 15% derivanti dall’infortunio ed ha riconosciuto la sussistenza di un aggravamento dell’inabilità permanente del 3% (Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1203/2021 del 20/04/2021-RG n. 815/2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail deducendo che lo stesso riconosceva il 15% di invalidità quale conseguenza di infortunio sul lavoro e rigettava la domanda per il riconoscimento dell’aggravamento dell’inabilità permanente.

Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto della domanda.

La causa viene istruita attraverso l’effettuazione di CTU Medico-Legale, al cui esito il Tribunale ritiene il ricorso fondato.

Il CTU, in primo luogo, ha confermato l’esistenza dei postumi del lavoratore in relazione all’infortunio (sintome fisiogena del cranio traumatizzati con disturbo dell’umore e modificazioni della personalità, esiti di frattura radio sx con moderata limitazione della Rc, lussazione pollice dx ), e in secondo luogo, ha riconosciuto la sussistenza di un aggravamento rispetto a quanto accertato dall’istituto.

Il Giudice, preliminarmente, osserva che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale all’ art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

L’art. 13 dello stesso decreto definisce il danno biologico come “lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Il nuovo sistema indennitario dell’invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6% e si attua attraverso tre tabelle (v. DM 12.7.2000):

1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico – relazionali, che sostituisce le due tabelle dell’industria e dell’agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell’attitudine al lavoro (nell’ ambito della quale si trova la ” Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post -traumatico da stress cronico severo, a seconda dell’efficacia della psicoterapia, sino a 15);

2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica, per l’indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;

3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l’attività lavorativa può rientrare nell’indennizzo Inail.

Ciò posto, sulla scorta delle risultanze processuali, Il Giudice ritiene raggiunta la prova del nesso causale e quanto alla percentuale indennizzabile richiama quanto accertato dal CTU, ovvero la misura di invalidità pari al 18%.

Viene dato atto, parimenti, dell’adesione integrale alle conclusioni del Consulente in quanto frutto di accurato esame clinico e strumentale e del tutto genericamente contestate dall’Istituto convenuto, anche riguardo la unificazione dei postumi.

In considerazione di ciò, la domanda del lavoratore viene accolta con il riconoscimento di una percentuale complessiva di inabilità permanente pari al 18%.

Il Tribunale sottolinea che il credito per sorte capitale deve essere maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all’ effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, mentre le spese di CTU Medico-Legale, già anticipate dall’Inail, vengono poste a definitivo e integrale carico dello stesso.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione di una rendita per inabilità permanente nella percentuale del 18 % di inabilità con decorrenza dalla revisione amministrativa e, per l’effetto, condanna l’Inail al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo.; condanna l’Inail al pagamento delle spese di giudizio per euro 1.500,00, oltre accessori, pone a carico dell’Inail le spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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