Il motociclista riporta frattura scomposta distale del radio al polso destro associata a distacco stiloide ulnare e sofferenza neurogena periferica traumatica (Tribunale di Imperia, Sentenza n. 273/2021 del 21/04/2021 RG n. 1890/2018)
Il conducente e proprietario dello scooter cita a giudizio la proprietaria della Renault e la Compagnia assicuratrice onde vedere ristorati i danni derivanti dal sinistro stradale, avvenuto per esclusiva colpa del veicolo convenuto, che invadeva la corsia di marcia opposta.
Deduce l’attore che nel percorrere alla guida dello scooter di sua proprietà la corsia lato monte, con direzione ponente, entrava in collisione con l’autovettura Renault Twingo proveniente dall’opposta direzione di marcia, che invadeva la corsia di sua pertinenza, e provocava lo scontro causando danni complessivi per euro 52.000,00.
Si costituiscono in giudizio i convenuti, nulla eccependo riguardo la responsabilità, deducono di avere già corrisposto all’attore la somma di euro 53.000,00, oltre spese legali.
La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
Preliminarmente il Tribunale dà atto che la responsabilità esclusiva del sinistro stradale risulta in capo al veicolo Renault, circostanza pacifica e non contestata dai convenuti.
A seguito del sinistro il motociclista riportava: “frattura scomposta distale del radio al polso destro, in destrimane, associata a distacco stiloide ulnare ed a documentata sofferenza neurogena periferica traumatica”.
La CTU indica: “Le lesioni riportate determinavano: una invalidità temporanea biologica parziale al 75% per giorni 30; una invalidità temporanea biologica parziale al 50% per giorni 60; una invalidità temporanea biologica parziale al 25% per giorni 120; postumi permanenti quantificabili nella misura del 14%, attualmente stabilizzati e non più suscettibili di evoluzione, comprensivo della cenestesi lavorativa; spese mediche inerenti al sinistro per a euro 1.142,03.”
Inoltre, l’attore all’epoca del sinistro svolgeva la professione di Medico Chirurgo presso il presidio ospedaliero di Sanremo e la libera professione, che a causa del sinistro non ha più potuto svolgere subendo un danno patrimoniale di euro 43.401,41.
Per la monetizzazione del danno non patrimoniale, vengono utilizzate le Tabelle milanesi, addivenendosi per inabilità temporanea alla somma di euro 8.167,50; per inabilità permanente alla somma di euro 34.127,00 in moneta attuale, per un totale di euro 42.294,50.
Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 38.000,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice, residuando, quindi, a favore dell’attore l’importo di euro 5.436,53.
Per quanto concerne l’invocato danno patrimoniale, il Giudice non ritiene prova certa del mancato guadagno la sola allegazione dei modelli CUD, e liquida l’importo di euro 15.000,00, già corrisposto medio tempore dalla Compagnia ed accettato dall’attore.
In conclusione, il Tribunale condanna i convenuti al pagamento in favore dell’attore della residua somma di euro 5.436,53 .
Le spese di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono compensate integralmente tra le parti, mentre le spese di CTU vengono poste a carico dei convenuti nella misura del 50% ciascuno.
Avv. Emanuela Foligno
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