L’alienazione parentale non può essere provata mediante una consulenza tecnica d’ufficio, essendo onere della parte che allega tali comportamenti precisarli nella loro dimensione fenomenica; al contrario l’accertamento di natura tecnica può solo fornire strumenti di valutazione di tali elementi

La vicenda

La ricorrente aveva proposto appello contro la decisione del Tribunale di Castrovillari che aveva disposto il collocamento del minore presso il padre, a sua detta, in assenza di una valutazione dell’interesse del minore stesso e malgrado il reiterato inadempimento del genitore agli obblighi di mantenimento nei suoi confronti. Nel corso del giudizio, la madre del ragazzo aveva sollecitato una consulenza tecnica al fine di comprovare la “P.A.S.”, ossia la sindrome di alienazione parentale, in relazione al rapporto che la legava al figlio, ormai quasi maggiorenne.

La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza affermando che al momento “non è per nulla pacifica nella comunità scientifica l’esistenza, in senso proprio, di una “sindrome” (intesa come patologia dei figli di genitori in conflitto tra loro) da alienazione genitoriale (ossia p.a.s. “Parental Alienation Syndrome”), essendo ancora aperto il dibattito scientifico sulla questione”.

La sindrome di alienazione parentale

Piuttosto, la giurisprudenza riconosce l’esistenza della “alienazione genitoriale” non già come patologia della prole, ma come complesso di una serie di comportamenti abusivi di un genitore (“alienante”) in danno dell’altro – e, soprattutto, consapevolmente o meno – in danno dei figli, volti ad allontanare psicologicamente la prole dall’altro genitore (“alienato”).

Se così è – ha aggiunto la corte d’appello siciliana – “non è la consulenza tecnica d’ufficio, secondo le regole generali, a costituire elementi di prova né, tanto meno, di ricerca della prova, essendo onere della parte che allega tali comportamenti sia precisarli nella loro dimensione fenomenica (indicando in cosa siano consistiti e quando e come si siano verificati) sia comprovarli, spettando all’accertamento di natura tecnica, piuttosto, fornire strumenti di valutazione di tali elementi”.

La pronuncia della Cassazione

Nel caso in esame, era evidente che l’istanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio avesse avurto natura “esplorativa”, non avendo assolto la parte ricorrente all’onere di provare tale situazione, mediante l’allegazione e prova di specifici fatti e circostanze che avessero potuto determinare l’allontanamento affettivo del figlio nei suoi confronti, così da consentire al giudice ed, eventualmente, al consulente tecnico d’ufficio, di valutarne la portata e gli effetti. D’altra parte, un simile accertamento non era neppure funzionale alla domanda contenuta nell’atto di appello (il mutamento nel collocamento del minore).

Pertanto, la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale in ordine al collocamento del minore presso l’abitazione del padre, fermo restando l’affido condiviso ad entrambi i genitori. Infatti, il ragazzo, in entrambe le audizioni, aveva manifestato chiaramente, la volontà di vivere con il padre. Tale determinazione era stata correttamente valorizzata dal giudice di primo grado anche perché “non contraria all’interesse del ragazzo, del resto, ormai quasi maggiorenne” ed anche perché espressa in modo netto; e d’altra parte, non erano emersi elementi tali da ritener che la convivenza con il padre potesse nuocere in qualche modo.

Avv. Sabrina Caporale

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