Respinta la tesi difensiva basata sulla circostanza che il cellulare rubato aveva continuato a funzionare anche durante la detenzione dell’imputato

Era stato condannato per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare rubato. Nel ricorrere per cassazione l’imputato eccepiva il vizio di motivazione della sentenza di appello con riferimento all’affermazione di penale responsabilità. Nello specifico – a suo avviso – la Corte territoriale aveva contraddittoriamente ritenuto che la prova del suo coinvolgimento nella ricettazione del cellulare era da rinvenirsi nell’intestazione a suo nome della scheda SIM trovata all’interno dell’apparecchio, pur essendo pacifico che quest’ultimo era stato utilizzato con la medesima SIM anche durante il periodo della sua detenzione.

Inoltre deduceva vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, censurando la sentenza impugnata in considerazione del valore del cellulare indicato dall’operante (Euro 400/500).

La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 10643/2020 ha ritenuto di respingere il ricorso.

I Giudici Ermellini hanno condiviso le valutazioni del Collegio di appello che, da un lato, aveva posto in rilievo la valenza indiziante del fatto che il cellulare provento di furto avesse iniziato a funzionare (nella stessa giornata della sottrazione) con una SIM intestata proprio al ricorrente; d’altro lato, aveva evidenziato l’assoluta irrilevanza del fatto che l’apparecchio avesse continuato a funzionare anche dopo che l’imputato era stato tradotto in un carcere minorile per l’esecuzione di una pena detentiva, dato che tale ulteriore utilizzo ben poteva essere stato effettuato dai suoi familiari.

Infine, la sentenza impugnata aveva conferito decisiva rilevanza al fatto che, nella successiva perquisizione domiciliare, era stato proprio il ricorrente a consegnare il telefono per cui era causa, staccandolo dalla presa di ricarica, senza peraltro offrire una qualsiasi plausibile giustificazione in ordine a tale possesso. Da li la decisione di dichiarare inammissibile il ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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