Allaccio abusivo alla rete elettrica, niente attenuanti e valore alla prova logica

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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto di energia elettrica a carico di una donna che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il giudice ha riconosciuto pieno valore alla prova logica, costruita su indizi valutati complessivamente, ed escluso la possibilità di applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità (Corte di Cassazione, V penale, sentenza 10 settembre 2025, n. 30529).

I fatti

La Corte di Palermo, confermando la decisione emessa dal Tribunale di Palermo all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto l’imputata responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, condannandola alla pena di giustizia.

La condannata lamenta dinanzi la Corte di Cassazione erronea attribuzione della circostanza di allaccio abusivo alla rete elettrica e la mancata concessione delle circostanze attenuanti. Le doglianze vengono integralmente rigettate.

La prova logica raggiunta all’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una considerazione sia unitaria, che globale, dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica, essendo necessaria e sufficiente che detta valutazione sia conseguita con rigorosità metodologica; l’unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del Giudice.

Nel caso concreto, l’affermazione di responsabilità cui è pervenuta la Corte di Palermo è fondata su una pluralità di elementi valutati complessivamente e unitariamente in modo logico e coerente.

Difatti, risulta accertato che la condannata abitava presso l’immobile ove è stato rinvenuto l’allaccio abusivo alla rete elettrica; che la medesima era intestataria del contratto di fornitura dell’energia elettrica relativo a detto alloggio e che tale fornitura era stata sospesa. Inoltre che circa un mese dopo la sospensione era stato rinvenuto un allaccio abusivo alla rete elettrica che forniva il suddetto appartamento.
In tale quadro complessivo, si ripete correttamente valutato, la circostanza che non fosse l’imputata ad essere sottoposta a detenzione domiciliare ma altra persona con la stessa convivente è del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento della responsabilità per il reato contestato.

Nessuna attenuante per l’allaccio abusivo alla rete elettrica

Riguardo alle attenuanti, la S.C. ribadisce che, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata. Inoltre, vi è da tenere presente che la valutazione dei Giudici di merito (ancorata sulla fruizione continuativa di elettricità dal momento della sospensione del contratto di fornitura) è stata rafforzata dalla considerazione delle modalità fraudolente con cui era stato realizzato l’allaccio alla rete elettrica.

Ad ogni modo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.

Nella specie la Corte di appello ha adeguatamente assolto all’onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, richiamando le caratteristiche oggettive del fatto, nonché le modalità della condotta; il tutto apprezzato in maniera più che logica.

Avv. Emanuela Foligno

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