Nel giudizio per un sinistro stradale avvenuto a Sanremo, entrambi i Giudici di merito avevano attribuito la responsabilità al conducente danneggiato, rigettando la sua domanda risarcitoria. La decisione si fondava anche sulla presunta non capacità a testimoniare dei terzi trasportati a bordo della sua vettura, ritenuti portatori di un interesse.
La Suprema Corte ha invece chiarito che la capacità a testimoniare e la valutazione sull’attendibilità del teste operano su piani diversi: la prima dipende dall’esistenza di un interesse giuridico ex art. 246 cpc, la seconda attiene invece alla credibilità della deposizione, da valutare caso per caso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 settembre 2025, n. 24867).
I fatti
Il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice di appello, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato contro il proprietario del veicolo antagonista e la società Assicurazioni Generali Spa, in relazione al sinistro stradale avvenuto a Sanremo il 5 giugno 2012….





