La Corte di Cassazione ribadisce che l’assegnazione della casa familiare deve sempre tutelare l’interesse del minore. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Roma aveva revocato l’assegnazione dell’abitazione alla madre affidataria della figlia, sostenendo che la minore non vi risiedeva più da tempo. La Suprema Corte ha annullato questa decisione, sottolineando che l’allontanamento temporaneo della bambina, motivato dalla crisi familiare, non può incidere sulla prevalenza dell’interesse del minore nella determinazione della casa familiare (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 8 settembre 2025, n. 24754).
La vicenda
La coppia si rivolge al Tribunale di Roma per la regolamentazione dell’affido e del mantenimento della minore a seguito della crisi familiare e il Giudice affida la minore in via esclusiva alla madre attribuendole l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore. Dispone incontri protetti con il padre, demandando al Servizio Sociale l’organizzazione in spazio neutro e il graduale accompagnamento della relazione verso l’autonomia. Inoltre assegna alla donna la casa familiare di proprietà dell’ex partner intimando a quest’ultimo di allontanarsene entro il 28.2.2023, per tanto impone al padre di concorrere al mantenimento della figlia versando alla madre l’assegno mensile di Euro 300,00 a decorrere dal rilascio della casa nella disponibilità della stessa.
Il padre propone reclamo per conseguire l’affido condiviso della figlia e la liberalizzazione degli incontri, l’assegnazione della casa familiare e la rideterminazione del contributo nella misura mensile di Euro 150 e nel 25% delle spese straordinarie. La Corte d’appello (n. 735/2024) conferma il regime dell’affido esclusivo alla madre, nonché l’importo del mantenimento della minore come fissato dal Giudice di primo grado, revoca l’assegnazione della casa familiare alla ex partner.
In particolare, i Giudici di appello hanno osservato che non vi era alcun accertamento sulle ragioni della cessazione della convivenza, risultando anzi l’allontanamento della donna dall’abitazione familiare avvenuto nell’ottobre 2021 portando con sé la minore. In assenza di informazioni circa l’attuale pendenza o definizione del procedimento penale nei confronti dell’uomo, hanno ritenuto rilevante la circostanza che la minore ha vissuto nella casa familiare soltanto i primi 18 mesi e che da allora ha vissuto presso altre abitazioni (della nonna materna e di uno zio), in tal modo risulta reciso il legame di familiarità e abitualità con l’ambiente domestico riferito alla casa dove ha vissuto con i genitori.
L’intervento della Cassazione
La Corte d’appello avrebbe fornito una motivazione irragionevole ed illogica in ordine alla revoca dell’assegnazione della casa familiare adducendo la breve durata della permanenza della piccola nella casa, senza considerare che l’allontanamento all’insorgere della crisi, si era reso necessario per tutelare la minore da possibili episodi di violenza assistita. Ed ancora, i Giudici di appello non avrebbero ben valutato vari elementi riguardanti il padre tra cui: il disinteresse nei confronti della figlia (rifiuto dello stesso ad intraprendere il percorso al SER), la dipendenza da alcol, le denunce penali, ingente patrimonio immobiliare ricevuto iure hereditario e l’elevato tenore di vita.
Sulla assegnazione della casa familiare, innanzitutto, bisogna partire dal principio: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa).
Nella decisione per l’assegnazione della casa familiare, il Giudice tiene conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell’abitazione in cui ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali. Quindi, se il minore è stato condotto altrove, non ha portata dirimente, anzi è decisivo accertare la ragione dell’allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente, o in via definitiva.
L’assegnazione della casa familiare e l’interesse del minore
La S.C. ha già affermato, difatti, che per l’immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare, in vista della nascita della minore che lì ha sempre vissuto fino all’inizio della crisi familiare, debba escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché in tal caso la scelta operata in attesa delle determinazioni del Giudice non è tale da consentire di escludere che l’immobile sia ancora la casa familiare.
Ciò posto, l’assegnazione della casa familiare svolta dal Tribunale in applicazione dei suddetti principi, accompagnata dal rientro della minore nella casa familiare, risulta essere stata erroneamente revocata dalla Corte d’appello perché l’immobile era la casa familiare dalla quale la ex partner si era motivatamente allontanata, né rileva in senso contrario la durata della permanenza della minore nella casa familiare, non avendo la Corte coerentemente apprezzato le incontestate ragioni dell’allontanamento della donna.
L’allontanamento motivato dalla casa familiare
Inoltre, il rapporto tra la minore e l’immobile in questione è stato ripristinato per un tempo apprezzabile anche a seguito del provvedimento del Tribunale che è stato ormai eseguito da tempo. Ed ancora, risultano fondate anche le lamentele della donna riguardanti l’inadempimento da parte del padre dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale nell’interesse esclusivo del minore. Infatti, nel corso della CTU erano stati accertati i dedotti comportamenti non tutelanti posti in essere dall’uomo, ed erano stati evidenziati tratti caratteriali e difficoltà relazionali del medesimo che, al fine di preservare la minore, avevano condotto il Tribunale e la Corte d’appello a disporre l’affidamento esclusivo della stessa alla madre nonché alla previsione di un percorso di sostegno genitoriale a favore del padre.
Considerato quanto sopra evidenziato, ma anche il fatto che il padre ingiustificatamente non corrisponde il contributo di mantenimento della minore alla madre affidataria esclusiva, l’assegnazione della casa familiare contribuisce ad assicurare alla bambina quella stabilità abitativa che realizza, insieme a relazioni genitoriali accudenti, l’interesse del figlio così attuando il criterio prioritario fissato dalla legge per la regolamentazione della casa familiare.
La Cassazione rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.
Avv. Emanuela Foligno






