La Corte di Cassazione chiarisce che il produttore di protesi d’anca può essere ritenuto responsabile anche se il prodotto rispettava gli standard tecnici dell’epoca. Nel caso esaminato, il paziente aveva subito un danno iatrogeno da protesi d’anca in seguito all’impianto di protesi metallo-metallo nel 2009, con conseguente metallosi scoperta solo sei anni dopo. La Corte sottolinea che il produttore è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire danni, anche oltre i requisiti minimi di legge, considerando le conoscenze scientifiche disponibili al momento della commercializzazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 luglio 2025, n. 21919).
La vicenda
Il paziente si rivolge al Tribunale di Savona per vedere accertato il danno iatrogeno da protesi d’anca quindi il nesso causale tra l’impianto di protesi d’anca metallo-metallo prodotte dalla società ZB e i livelli patologici di ioni cromo-cobalto quali prodotti di usura dei componenti protesici d’anca metallo su metallo e il danno iatrogeno riconducibile all’incongruo impianto di una protesi metallo-metallo eseguito nel 2009, quando già si conoscevano i rischi di metallosi delle protesi di questo tipo. Il paziente sostiene di non essere mai stato indirizzato prima del 2015, cioè sei anni dopo l’intervento di protesizzazione, verso le indagini laboratoristiche necessarie a diagnosticare la metallosi…





