La sottrazione legale dei figli alle famiglie, oltre ad essere un fenomeno gravissimo di per sé, è emblematico per le tragiche ricadute interne e sociali, cui tutti i membri della famiglia sono esposti.

Molte sono le storie che giungono e che raccontano di identità familiari violate e spezzate, a causa di decisioni di tribunali non sempre conformi alla giustizia del caso concreto.

Toccante è l’appello di recente giunto in redazione, di una giovane donna di Torino che scrive al fine raccontare la sua storia e denunciare tutte quelle “anomalie” che, in diversi anni, hanno segnato il suo percorso, caratterizzato, purtroppo, da gravi violazioni dei diritti umani, violazioni che – per usare le Sue stesse parole – “offendono la morale e il concetto di civiltà e che nascondono problemi più profondi di discriminazione e persecuzione”.

Durante il processo di divorzio tra lei e suo marito, suo figlio minore veniva allontanato dalla casa familiare. Questo accadeva a seguito della richiesta che il CTU del Tribunale competente, “senza alcun contraddittorio e senza neanche informare preventivamente il CTP” faceva al giudice di merito, di disporre l’inserimento in comunità del minore «al fine di poter approfondire tutti gli aspetti dubbi in una condizione di non influenza familiare».

La letterina scritta dal bimbo alla mamma
Una letterina scritta dal bimbo alla mamma

Non basta essere avvocati o bravi giuristi per capire chi si tratta di una misura “alquanto” eccessiva rispetto alla situazione. “Prendere un provvedimento così limitativo per un bambino, – afferma la donna – allontanarlo dai genitori solo per cercare di capire meglio il rapporto che lo stesso ha con entrambi, pare eccessivo, e costituisce incontestabilmente una forma di tortura psicologica verso il minore”.

“Io non chiedo di indagare su fatti o/e questioni oggetto del procedimento giudiziario del mio divorzio – aggiunge – chiedo di intervenire per obbligare le amministrazioni a rispettare i diritti e controllare il loro lavoro che hanno svolto malissimo”.

 

Secondo il racconto della donna, prima di disporre la collocazione del minore in comunità, le autorità competenti, non si sarebbero preoccupate di verificare se vi fossero dei nonni o parenti più prossimi che avrebbero potuto ospitare il minore per tutto il tempo necessario all’espletamento della perizia.

Non va dimenticato che questi bambini provengono da un contesto di relazioni familiari e sociali preesistenti. Strapparli e metterli in un sistema che non rappresenta la famiglia, significa metterli nella condizione di sviluppare atteggiamenti, risposte e sintomi che poi vengono sempre ricondotti a un problema o a una patologia. (Mazzucchelli).

Senza averlo chiesto, essi diventano figli delle istituzioni, dei Servizi Sociali, dei tribunali e di una sentenza. Entrano in una casa famiglia anche molto piccoli e ne possono uscire anche solo quando diventano maggiorenni.

L’interesse superiore del minore, slogan tanto invocato per decenni ormai, appare così svuotato di qualsiasi reale significato. Perché qual è il vero interesse del minore? Non è forse quello di vivere con i propri genitori sotto lo stesso tetto?

Non solo. La madre denuncia altresì, la grave violazioni dei diritti umani sotto un ulteriore aspetto: la discriminazione. Nonostante, infatti, “il giudice avesse più volte, sollecitato i servizi sociali e gli operatori della comunità a consentire al minore di seguire le abitudini, le prescrizioni ed i dettami della propria religione, anche dal punto di vista alimentare, questi – aggiunge la donna – hanno negato a me e mio figlio la libertà di religione e di culto”, affermando di dover presentare le necessarie certificazioni per professare la propria religione, così come pure le era stato vietato l’uso della lingua madre col minore (la donna, precisa che pur essendo cittadina italiana, non conosce perfettamente la nostra lingua). A tal proposito, la stessa aveva più volte chiesto ai servizi sociali “di invitare un interprete o/e un mediatore culturale, senza tuttavia, ricevere alcuna risposta positiva.

Senza poi contare, le gravità commesse dagli educatori, non curanti (a detta della donna), di fronte alle manifeste richieste di aiuto del minore che “piangeva e vuole tornare a casa”, che presentava evidenti problemi con il cibo e che “arriva agli incontri con aspetto non curato, con capelli sporchi”.

L’appello della donna è esempio emblematico di una Giustizia che, di fronte a vicende così traumatiche e devastanti si preoccupa comunque, di dare solo esecuzione alla norma giuridica, trascurando quello che è il dato più importante: il sostegno alla famiglia e al dramma vero dei minori che non per loro scelta si trovano in quella situazione. Questo perché quello che il minore prova, sente e soffre nel distacco forzoso dalla propria famiglia di origine va a finire nel giuridicamente irrilevante ! (E. Giuliana).

Urge allora una qualche breve riflessione.

La legge 184/1983, come modificata nel 2001, afferma con forza un principio centrale del sistema del diritto minorile italiano e internazionale, il suo «diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia» (art. 1 c. a).

Dall’altro lato (comma 5°) si dichiara solennemente che «il diritto del minore a vivere, crescere, essere educato nella propria famiglia, è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali del’ordinamento».

Proprio questo, che consente gli interventi necessari anche a favore delle famiglie straniere, nel rispetto dell’ordinamento dei paesi d’origine.

Il minore non è un soggetto autonomo: è rappresentato dalla famiglia o dai servizi. Anche la Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli 1989 ratificata nella L. 176 del ’91: art. 9 sancisce il diritto del bambino di non essere separato dai genitori salvo taluni casi, anche quando i genitori vivono separati.

Ebbene, tale principio generale, pur essendo di estrema importanza, non può essere assolutizzato ed inteso nel senso che il minore avrebbe diritto di vivere esclusivamente nella propria famiglia biologica sempre e comunque; esso dovrebbe essere contemperato con un altro principio altrettanto importante, e cioè col principio del preminente, esclusivo interesse del minore a vedere assicurata la propria crescita in un’idonea famiglia.

Ad ogni modo, a giustificare l’allontanamento del minore dal suo ambiente familiare, non sono sufficienti generiche carenze educative, stati di difficoltà economica, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o della personalità dei genitori, che non presentino ricadute significative sull’equilibrata e sana crescita psico-fisica del minore medesimo, ma occorre che tali ricadute si verifichino, fino a minacciare, o addirittura pregiudicare il prevalente interesse del minore ad un adeguato inserimento nel contesto sociale, diventando allora doveroso attivare gli strumenti d’intervento previsti dalla stessa l. n. 184 del 1983 a tutela di quell’interesse. (Clarizia).

Ora, una delle cause che, secondo i giudici, spesso giustifica la sottrazione di un minore dalla propria famiglia, è la presunta “incapacità genitoriale”, intesa come il mancato possesso da parte dei genitori o di un genitore di un insieme di risorse, comportamenti e atteggiamenti che consenta loro di prendersi cura dei propri figli in modo adeguato. Si tratta, in verità, di un concetto assai vago, che si presta a numerose interpretazioni e valutazioni soggettive. Così spesso accade che per motivi non abbastanza validi, come la povertà, i litigi, le incomprensioni all’intero della famiglia, madri e padri si vedano sottrarre figli da un momento all’altro. (Guidi, Palmieri, Miraglia).

La vita di un genitore viene allora stravolta irrimediabilmente, come viene negata la sua identità, e si aprono le porte a tutto un sistema fatto di psicologi, psichiatri, consulenti, che tramite valutazioni spesso soggettive ed opinabili – non neutrali – inducono il Tribunale dei Minori a prendere provvedimenti drastici e drammatici. Questi “provvedimenti” spesso poggiano la loro ragione di essere su comportamenti rilevanti nei nuclei familiari e che di per sé non sono reati, anzi comportamenti ampiamente e normalmente diffusi. Tuttavia, agli occhi di questi professionisti, vengono spesso classificati come pericolosi o altamente pericolosi, al punto da raccomandare alle autorità competenti di “dover mettere in salvo il minore”. (Guidi, Palmieri, Miraglia).

La famiglia, nella maggioranza dei casi, è totalmente impotente di fronte a valutazioni di questo tipo.
Occorre, tuttavia, sempre ricordare che l’allontanamento è “una misura di protezione che il tribunale può decretare e vi fa ricorso solo nei casi più gravi, quando il rischio che il minore corre è estremamente serio e imminente, o il danno che patisce già è di entità elevata e va immediatamente interrotto” (Cirillo, 2005: 68).

Un provvedimento di allontanamento può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni in base agli artt. 330 e 333 c.c., solo dopo aver accertato un danno. Se il genitore, ad esempio, viola i doveri inerenti alla potestà o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Verticale, 1999). La condotta pregiudizievole può comunque, consistere non solo in maltrattamenti, disinteresse o rifiuto ma anche nell’incapacità di capire i bisogni e la crescita del minore (Moro, 2005).

Ancora più imperativo è l’allontanamento c.d. coatto disposto ai sensi dell’ art. 403 c.c. “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri gravi motivi sono incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

Si dà comunque per scontato che la decisione dell’organo giudicante si basi su abusi gravi e documentati, perpetrati all’interno delle famiglie. Perché così dovrebbe essere: solo gravi ed accertati motivi, dopo l’acquisizione di prove oggettive, dovrebbero giustificare l’allontanamento di un minore dal suo nucleo famigliare. In effetti la ratio che sta alla base delle varie decisioni giudiziarie è proprio questa: sottrarre i minori ad un ambiente fisico ed umano inidoneo al loro ottimale sviluppo.

In molti casi, invece, non si tratta di impedire sevizie, abusi sessuali, percosse, abbandono in senso stretto, sfruttamento, maltrattamento ma si tratta di altri motivi meno nobili (Guidi, Palmieri, Miraglia).

Conclusioni.
Il giudizio di incompetenza genitoriale e i criteri di recuperabilità o irrecuperabilità delle competenze genitoriali conduce gli operatori su un terreno quanto mai incerto e opinabile e deve essere emesso con grande prudenza, poiché il peso che avrà sulla vita degli adulti ad esso sottoposti e dei loro figli è determinante. (Mazzucchelli)

Se questo è vero, diventa di estrema importanza che gli operatori si pongano molte domande rispetto a tale progetto: quando e come dovrà far avvenire la separazione del bambino dai genitori? Verso quale destinazione? Per quanto tempo, con quali obiettivi educativi?

Non può certo dimenticarsi che sono in gioco sensibilità personali e le competenze professionali ne devono tener conto, dato, purtroppo non sempre scontato nell’operatore medio.

Peraltro, non sempre è facile individuare il vero “interesse del minore” ed esercitare nei suoi confronti la funzione di tutela senza trasformare l’intervento in una forma di atto punitivo.

Se il bambino viene collocato in comunità, la preoccupazione principale dei servizi sociali dovrebbe essere rivolta alla prevenzione del disagio e dell’emarginazione delle famiglie e al sostegno dei nuclei più fragili.

È molto utile spiegare bene ai genitori le ragioni che hanno portato alla decisione di allontanare il bambino dalla famiglia e la durata che si prevedere esso potrà avere.

Allo stesso tempo, è altresì, imprescindibile per un bambino che deve affrontare un tale cambiamento essere aiutato a conoscere e comprendere cosa è successo e cosa sta succedendo nella sua famiglia e quali ragioni hanno determinato la dolorosa necessità di allontanarlo da casa.

Non soltanto, per ogni situazione, in base alle specifiche caratteristiche che presenta, si dovrebbero individuare i tempi e le modalità più opportune per attuare l’allontanamento e il passaggio al nuovo contesto di vita e renderne partecipe anche il minore; con la consapevolezza che molto spesso l’allontanamento non risolve né le difficoltà contingenti, né la sofferenza, né l’incapacità, né la distruttività presenti nelle famiglie problematiche. “Esso non è un traguardo, è una tappa, non è una soluzione ma un passaggio, e meglio sarebbe aver ipotizzato il domani del minore prima ancora di allontanarlo”. (Aa.Vv., 2000: 119).

E allora, se la tutela dei diritti umani è una necessità, la tutela dei diritti dei bambini diventa una emergenza, che necessita di studio, consapevolezza, cambiamento delle leggi attuali e tanta sensibilità!

Avv. Sabrina Caporale

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4 Commenti

  1. Un provvedimento di allontanamento di un minore dal nucleo familiare può essere disposto anche in via cautelativa, cioè quando c’è un fondato sospetto di grave pregiudizio per il minore stesso.
    Diversamente non si interviene sulla responsabilità genitoriale, altrimenti nota come potestà genitoriale. Nella mia esperienza i genitori riferiscono le vicende che li riguardano in modo parziale: non voglio dire che mentono, ma quasi sempre omettono informazioni importanti. E il loro racconto è inevitabilmente di parte, cosa che non ne consente di avere una visione complessiva. D’altra parte le istituzioni, Servizi Sociali e Tribunali per i Minorenni, non possono esporsi in quanto vincolati al segreto professionale. Quando, nel corso degli anni, mi è capitato di chiedere ai genitori o al genitore con cui avevo un rapporto di esporre il contenuto del decreto di allontanamento, di solito non sono mancate le sorprese… Forse sbaglio a mostrare tanto scetticismo, perchè in realtà non conosco la storia oggetto di questo articolo: leggo solo “afferma la donna”, “a detta della donna”. E comunque dissento totalmente con l’affermazione secondo la quale vengano presi provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale, con conseguente allontanamento dei minori, SOLO per povertà o per ragioni non estremamente rilevanti. La grave inadeguatezza familiare invece lo è, nella misura in cui crea grave pregiudizio sul soggetto più debole, il minore. Faccio presente che io, non essendo un operatore istituzionale, non sono “di parte”. Auguro comunque una felice e il più possibile rapida conclusione della vicenda, nell’interesse del minore e di chi ha a cuore la sua sorte.

  2. Si chiede alla giustizia di sopperire a mancanze genitoriali ben chiare. Si capisce che il padre non c’è, in quanto presenza disturbante, così che la donna e solo lei si interessi del problema. Ma cosa vogliamo dalla giustizia se noi stessi non l’applichiamo mai? Un bambino deve essere rispettato sempre a partire dai genitori, prima bisogna pensare a lui e poi a noi…perchè un bambino è la nostra storia, ci vuole maturità per capire che non è un oggetto da mettere in qualche luogo…la giustizia per concludere mostra i suoi limiti ma anche giustamente i luoghi in cui non deve entrare direttamente, lasciando a noi la voglia e la capacità di garantirla

  3. Questo articolo è dedicato a me e a mio figlio, ed anche a tutte le vittime. Abbiamo bisogno di fermare l’allontanamento infondato dei bambini. È necessario proteggere i bambini e le famiglie dagli abusi da parte di psicologi, assistenti sociali e giudici. Proprio loro lucrano un enorme profitto attivo a causa delle sottrazioni dei minorenni, ma soffriamo noi ed i nostri figli. Nel caso di specie, durante il processo del divorzio tra me e mio marito la CTU- E. T. ha deciso, senza alcun contradditorio e senza neanche informare preventivamente il CTP dott. C., di richiedere al giudice L. A. del Tribunale di Torino un inserimento in comunità del minore “al fine di poter approfondire tutti gli aspetti dubbi in una condizione di non influenza familiare”. Non è motivo sufficiente per allontanare incautamente il bambino da casa. La misura adottata in corso di causa pare, peraltro, alquanto eccessiva rispetto alla situazione. Prendere un provvedimento così limitativo per un bambino, allontanandolo dai genitori solo per cercare di capire meglio il rapporto che lo stesso ha con entrambi, pare eccessivo, che costituisce incontestabilmente una forma di tortura psicologica verso il minore. https://www.change.org/p/al-parlamento-europeo-contro-sottrazione-illecita-dei-minori-da-parte-psicologi-servizi-sociali-giudici

  4. Gentilissima Sabrina grazie e complimenti per l’articolo.
    I membri della Campagna Nazionale Diritti e Nidi violati sono con te.
    L’informazione documentale è l’unica strada percorribile per portare alla luce pratiche agite sui nostri figli ma celate all’opinione pubblica.
    Un abbraccio Antonella

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