Ambulante insistente: può configurarsi il reato di molestie?

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Secondo gli Ermellini, commette il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p. il venditore ambulante insistente, senza che abbia importanza il fine che lo porta a comportarsi così.

Con la sentenza n. 35718/2018 la Cassazione ha fornito chiarimenti sul reato di molestie compiuto da un ambulante insistente. I giudici hanno precisato che, poiché la petulanza costituisce una modalità della condotta del reato di molestie prevista dall’art. 660 c.p, se il comportamento del soggetto è tale, ciò sarà sufficiente a integrare l’illecito penale.

La vicenda

Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto l’imputato colpevole del reato di molestie nei confronti di una passante. Ciò in quanto, in concorso con un altro soggetto, aveva cercato “di convincerla, in maniera pressante e impertinente, ad acquistare dei profumi”.

L’ ambulante insistente aveva disturbato la donna mentre era intenta a effettuare un prelievo al bancomat. L’imputato “aveva cominciato a parlarle del diritto al lavoro e quando la denunciante aveva accennato ad allontanarsi, aveva estratto dalla borsa un profumo tentando di convincerla ad acquistarlo”.

In quel momento si è avvicinato anche l’altro socio. L’uomo, con la medesima insistenza, ha addirittura rincorso la signora fino all’auto del marito che l’aspettava.

L’imputato ha però fatto ricorso. Egli ha denunciato che, la pronuncia di reità, si era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa. Inoltre, ha sostenuto che la finalità della condotta non era stata la molestia, ma la vendita del profumo.

In merito alla prima contestazione, la Cassazione ha sottolineato che le dichiarazioni della persona offesa, se oggettivamente e soggettivamente credibile, possono anche costituire l’unica fonte di prova della decisione.

Per quel che concerne la contestazione delle finalità di condotta dell’ ambulante, gli Ermellini hanno affermato quanto segue.

“La sentenza impugnata ha ampiamente ricostruito i fatti, descrivendo il comportamento insistente sopra ogni limite tenuto dall’imputato (si è evidenziato come il medesimo non si fosse limitato a reiterare la, già rifiutata, offerta di vendita del prodotto, ma avesse rincorso e tallonato la donna fino a quando la stessa non aveva raggiunto l’autovettura del marito).”.

Non solo.

Per la Cassazione è stato definito correttamente il suo comportamento come “pressante, indiscreto e impertinente”.

“E proprio l’oggettivo comportamento dell’imputato – prosegue la Corte – rende d’altronde priva di pregio la tesi difensiva che egli non s’avvedesse dell’oggettivo disturbo arrecato e della inutile petulanza del suo agire. Potendosi solo aggiungere che nella fattispecie incriminatrice in esame la petulanza costituisce una modalità della condotta prima ancora che un atteggiamento soggettivo, sicché è principio consolidato che, ove la condotta sia obiettivamente petulante (fastidiosamente insistente e invadente), è sufficiente ad integrare il reato la circostanza che l’agente sia consapevole di tale suo modo di fare, non rilevando la pulsione che lo muove”.

 

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