La vicenda trae origine da un sinistro stradale risalente all’anno 2007 che vede respinta la domanda risarcitoria da entrambi i Giudici di merito. La Cassazione ribadisce che l’ammissibilità della CTU, o la non ammissibilità, rientra nella discrezionalità del Giudice (Cassazione civile, sez. III, 09/08/2024, n.22581).
Il caso
Giudice di Pace di Cagliari e Tribunale di Cagliari respingono la domanda degli attori, comproprietari della Mercedes rimasta danneggiata in un sinistro stradale verificatosi il 4/9/2007.
Avverso il rigetto dell’appello gli attori propongono ricorso in Cassazione lamentando illegittima ammissione della espletata CTU e omessa applicazione dell‘art. 115 c.p.c. Infatti il Giudice di appello, nonostante le contestazioni dei propri difensori nel verbale dell’udienza circa la motivazione con le quali il Giudice di Pace decise di disporre una CTU, riprese nell’atto di appello, aveva disposto la CTU senza che ve ne fossero i presupposti, lamentando, nella sostanza, il carattere esplorativo della consulenza stessa.
L’ammissibilità della CTU
La Cassazione, nel rigettare la censura, richiama un proprio precedente (326/2020) e sottolinea che la decisione inerente l’ammissione, o non ammissione, della CTU rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità laddove, come nel caso oggetto di esame, sia congruamente motivata.
In tal senso non si può discorrere di violazione dell’art. 115 cpc. Inoltre la Corte pone in evidenza che l’accertamento della sussistenza di una contestazione, ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è anch’essa funzione di esclusivo appannaggio del Giudice di merito.
Seconda doglianza: gli errori della CTU
Ciò posto, sempre sulla CTU, i danneggiati lamentano anche l’erronea individuazione del luogo del fatto operata dal CTU, nonché una serie di altri dedotti errori del Consulente e recepiti dalla sentenza gravata.
I ricorrenti espongono che nell’atto d’appello era stato subito evidenziato l’errore commesso dal CTU, rilevando che: “Se il CTU avesse letto con attenzione, come dice di aver fatto, gli atti processuali, segnatamente il modulo CID e l’atto di citazione del primo grado, in particolare i capi 1, 3, 4 e 5 della premessa, avrebbe trovato gli elementi sufficienti per individuare senza possibilità di errore il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro per cui è causa. Infatti, si legge con precisione il luogo, la direzione di marcia e il punto preciso del bivio dove la Mercedes veniva urtata per poi rotolare nella scarpata sottostante.
Invece il Consulente indicava lo svincolo precedente che, però, conduce ad un’altra strada statale. Pertanto, secondo i danneggiati, tale errore rendeva del tutto inattendibile la ricostruzione del fatto operata dal CTU, che aveva ritenuto i danni subiti dalla vettura Mercedes incompatibili con lo stato dei luoghi, basando però il suo ragionamento sul presupposto di fatto, errato, che il sinistro fosse avvenuto in uno svincolo diverso da quello corretto, oltretutto privo di scarpate.
Un ulteriore profilo, sempre secondo i danneggiati, riguarda l’errore commesso dal CTU, espressamente evidenziato nell’appello, relativo ai veicoli utilizzati per una prova comparativa, di compatibilità tecnica e altimetrica tra i danni presenti sui veicoli e la descrizione del fatto esposta dagli attori nell’atto di citazione. Dalla CTU emerge “lo scrivente reperiva due veicoli similari a quelli coinvolti nell’evento, ponendoli a diretto confronto, ottenendo così le seguenti considerazioni tecniche”.
Inattendibilità della CTU
Ergo la prova non venne eseguita sugli stessi veicoli coinvolti e neppure su due veicoli uguali per modello e marca, bensì su altri, diversi per modello, circostanza che comportava evidentemente un diverso risultato della prova, con inattendibilità della CTU nella parte ove ha ritenuto che il motociclo avrebbe dovuto cadere sulla sua destra e non sarebbe potuto rimanere invece in equilibro sulla carreggiata come esposto in citazione.
Ebbene, nonostante le puntuali osservazioni contenute nell’atto d’appello, sostengono i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe esaminato, nemmeno per rigettarle, le obiezioni mosse sia circa l’erronea individuazione del luogo del fatto, dando per scontato che fosse avvenuto nel punto asserito dal CTU, sia riguardo l’utilizzo di due veicoli di modello diverso.
La censura è fondata sotto il primo profilo prospettato. Ed invero, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., i fatti sopra riportati, effettivamente oggetto di specifica denuncia dei ricorrenti in sede di appello, non sono stati esaminati dal Tribunale, che si è appiattito sulle conclusioni del CTU, e tanto assorbe l’esame dell’ulteriore profilo di censura prospettato come violazione dell’art. 112 c.p.c.
Avv. Emanuela Foligno






