E’ soggetto assicurato anche il lavoratore artigiano, che presti abitualmente opera manuale nell’impresa di cui è titolare (Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, Sentenza n. 813/2021 del 14/04/2021- RG n. 724/2018)

Con ricorso del 15.2.2018 il ricorrente, lavoratore artigiano, deduce di aver subito in data 24.10.2014 un infortunio sul lavoro e che l’Inail riconosceva solo l’inabilità temporanea dal 25.10.2014 all’8.7.2015.

Avendo proposto ricorso amministrativo senza esito invoca in sede giudiziale il riconoscimento dei postumi invalidanti nella misura non inferiore al 30% come conseguenza dell’infortunio occorsogli.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando la qualità di soggetto indennizzabile ai sensi degli artt.1 e 4 TU del 1965 e nel merito rilevando l’infondatezza della domanda.

La causa viene istruita con prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

Il Tribunale, preliminarmente rigetta l’eccezione sollevata dall’Istituto di insussistenza in capo al ricorrente della qualità di soggetto indennizzabile.

Ai sensi della normativa vigente in materia sono soggetti assicurati anche gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e dalla prova per testi è emerso che il ricorrente prestava la sua attività lavorativa manuale all’interno dell’autocarrozzeria di cui è titolare.

L’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – ai commi primo e secondo, per quanto qui interessa, testualmente sancisce che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.”

In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’Inail nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica d i cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico -relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e’ erogato in capitale, dal 16 per cento e’ erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell ‘articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e’ liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del testo unico.

Inoltre, sottolinea il Tribunale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 risulta più articolata la disciplina della rendita erogata dall’Istituto nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.

Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse, nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell’importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l’una relativa appunto al danno biologico, l’altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.

Ergo, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo aredittuale che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale percentuale.

Nell’ultimo caso la rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.

La CTU Medico-Legale ha accertato che il lavoratore presenta una lesione dell’integrità psicofisica nella misura del 25 % dal 9.7.2015 e, conseguentemente, la domanda svolta è da ritenersi fondata.

Per tale ragione l’Inail è tenuto a costituire la rendita nella misura del 25% a far data dal 9.7.2015.

Le spese di lite e della CTU seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso e condanna l’Inail a costituire in favore del ricorrente la rendita nella misura corrispondente al 25% dal 9.7.2015 , oltre interessi legali; condanna altresì l’Inail al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e pone a carico del medesimo Istituto le spese di Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Avv. Emanuela Foligno

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