Il pedone, investito dal veicolo che effettuava una manovra di retromarcia, si trovava in una posizione irregolare perché era fermo sulla corsia deputata al transito delle autovetture, ed era intento a conversare con un terzo soggetto (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 343/2021 del 13/04/2021 RG n. 129/2018)
Con atto di citazione, il pedone propone appello avverso la sentenza n. 401/2017 con cui il Giudice di Pace di Crotone, nel riconoscergli una responsabilità concorrente rispetto alla verificazione del sinistro stradale che lo ha coinvolto in data 16.04.2013, ha condannato l’Assicurazione, in solido con il proprietario ed il conducente del veicolo investitore, entrambi contumaci, a risarcirgli la sola somma di euro 2.914,80.
L’appellante lamenta la mancata attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del veicolo investitore.
Si costituisce in giudizio la Compagnia d’Assicurazione chiedendo il rigetto del gravame.
All’esito dell’acquisizione del fascicolo di primo grado il Tribunale ritiene l’appello infondato.
Il pedone censura la sentenza del Giudice di Pace di Crotone laddove è stato ritenuto responsabile al 50% del sinistro che lo ha coinvolto in data 16.04.2013 deducendo, per contro, esclusiva responsabilità del veicolo investitore.
Il veicolo, nell’effettuare una manovra di retromarcia, non notava la presenza del pedone, posizionato, come accertato dal testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado, sul ciglio della strada e lo investiva.
Il Giudice d’appello ritiene condivisibile quanto deciso dal Giudice di Pace che ha valutato una responsabilità concorsuale del 50% tra il pedone e il veicolo.
Sebbene il testimone oculare abbia dichiarato che “il pedone si trovava sul ciglio della strada […] senza intralciare il traffico cittadino “, vi è da considerare che il teste esprime una valutazione inammissibile che comunque è irrilevante ai fini del decidere.
Al di là del fatto che il pedone occupasse il ciglio della strada, sostiene il Giudice, le emergenze istruttorie conducono ad affermare che lo stesso si trovava in una posizione comunque irregolare, poiché era fermo sulla strada, in particolare sulla corsia deputata al transito delle autovetture, ed era distratto perchè intento a conversare con un terzo soggetto.
L’accertamento compiuto dal Giudice di Pace spiega efficacia anche nel giudizio d’appello atteso che secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, sulla scorta del principio di immanenza della prova, le prove documentali, una volta entrate nel processo, vi permangono ed anche se il Giudice di appello, per l’inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non è stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (per la contumacia della parte interessata a produrle o per l’insindacabile scelta della medesima di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice.
Ciò posto, la condotta del pedone, come ricostruita dal primo Giudice, non può non rilevare ai fini del concorso di colpa.
Difatti, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, primo comma c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione .”
Nonostante il conducente dell’automobile avrebbe dovuto porre maggiore attenzione nel procedere a retromarcia, il Giudice di Pace ha ragionevolmente accertato che il pedone, da parte sua, non si trovava in posizione regolare poiché fermo sulla corsia di percorrenza delle automobili, oltretutto in prossimità di un incrocio, di talché se risultava visibile per chi procedeva in marcia regolare, non era così visibile il pedone per chi procedeva in retromarcia dalla traversa.
E’ corretto, quindi, il concorso di responsabilità attribuito al pedone rispetto al verificarsi del sinistro, così come individuato dal Giudice di primo grado.
Il gravame viene rigettato e le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
In conclusione, il Tribunale di Crotone, in qualità di Giudice d’appello, rigetta l’appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 401 /2017 depositata il 13.06.2017; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 1.378,00, oltre accessori; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di somma pari all’ importo del contributo unificato.
Avv. Emanuela Foligno
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