Paziente deceduto: multifattorialità e nesso causale

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morta durante il ricovero

Il CTU ritiene non sussistenti elementi univoci per attribuire ai sanitari la responsabilità della sepsi per assenza di elementi certi e per la rapidità dello shock a base cardiogena del paziente deceduto (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 8970/2021 depositata il 31/03/2021)

Gli eredi del paziente deceduto propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2594/2018 che rigettava il loro appello e confermava la decisione di primo grado del Tribunale di Roma e l’esclusione di ogni profilo di responsabilità professionale dell’Azienda Sanitaria Locale e dei due Medici chiamati a giudizio.

La domanda per l’accertamento della responsabilità professionale veniva autonomamente introdotta in sede civile, pur essendosi gli attori già costituiti parte civile nel processo penale a carico dei Sanitari per omicidio colposo. Il giudizio penale si concludeva con sentenza di prescrizione ed in appello, a seguito di impugnazione dei Sanitari, con sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato.

In sostanza, gli eredi del paziente deducono che il congiunto si recava al Pronto Soccorso accusando forti dolori addominali, veniva visitato e ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Generale; il giorno seguente le sue condizioni peggioravano e veniva eseguita una TAC evidenziante un grosso shock.

Il paziente veniva quindi trasferito in Rianimazione alle ore 2 ove decedeva otto ore dopo per “shock settico, coma, arresto cardiaco, calcolosi renale”.

In sede di esame autoptico la causa della morte veniva indicata in “infarto del miocardio, edema polmonare”.

All’esito della CTU Medico-Legale, in primo grado la domanda veniva rigettata.

I soccombenti proponevano appello deducendo: 1) errata esclusione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dei medici. Contraddittorietà ed illogicità della sentenza; 2) statuizione ultrapetita in relazione all’asserita ed indimostrata speciale difficoltà del caso ex art. 2236 c.c.; 3) necessario rinnovo della CTU non avvenuta in forma collegiale, affidata ad uno specialista di chirurgia generale e non supportata da specialista in cardiologia nonostante l’esame autoptico indicasse, quale causa del decesso, l’infarto del miocardio.

Inoltre, nel giudizio di secondo grado gli appellanti depositavano una querela di falso avente ad oggetto il contenuto della cartella clinica redatta dai Sanitari e la Corte d’Appello la dichiaravano inammissibile poiché non investiva aspetti della cartella clinica dotati della fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. e, comunque, non dirimenti ai fini della decisione.

La Corte d’Appello, disponeva una seconda CTU Medico-Legale anche in considerazione del fatto che gli appellanti modificavano l’originaria domanda passando dall’omessa diagnosi di una ostruzione litisiatica delle vie biliari al contestare l’omessa diagnosi di un infarto del miocardio.

La Corte d’Appello rigettava la domanda e confermava le statuizioni di primo grado deducendo: 1) il CTU del primo grado aveva ritenuto non sussistere elementi di interpretazione univoca sì da poter attribuire ai sanitari la responsabilità della sepsi per assenza di elementi certi e per la rapidità dello shock a base cardiogena sicchè, in assenza di prova del nesso causale, la decisione di rigetto della domanda era corretta; 2) Anche la seconda CTU, disposta ed espletata in appello, ha confermato la stessa multifattorialità delle ragioni del decesso, avvenuto per shock settico complicato da coma, arresto cardiaco, calcolosi renale e diagnosi definitiva di “infarto del miocardio”, escludendo la chiarezza del quadro clinico e, comunque, ribadendo l’esclusione di ogni responsabilità del personale sanitario sia in ragione delle cure praticate al paziente, sia a causa del rapido ed improvviso peggioramento del medesimo; 3) la censura dell’appellante relativa al preteso mancato intervento di un cardiologo nel team della CTU era da rigettare, sia per le qualità professionali del consulente (cattedratico ordinario di chirurgia e specialista in tema vascolare) sia perchè non imposto dalla giurisprudenza di questa Corte quale criterio atto ad invalidare una consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso tale sentenza i soccombenti ricorrono in Cassazione ove resistono con distinti controricorsi l’Azienda Sanitaria Locale, i due Medici e le rispettive Compagnie assicuratrici.

Preliminarmente gli Ermellini accolgono le eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti.

La Corte d’Appello di Roma ha deciso conformemente alla giurisprudenza di legittimità riguardo il nesso causale e la ripartizione dell’onere probatorio.

Le censure motivazionali sono tutte inammissibili perchè relative a fatti accertati con una doppia conforme e sono, in ogni caso, tutte afferenti a profili inerenti il merito della vicenda, inammissibili in sede di legittimità.

Inoltre, sempre in via preliminare viene osservato che ciascun motivo di gravame “contiene un’accozzaglia indefinita di disposizioni che si assumono violate, sicchè essi sono tutti privi di specificità.”

Secondo i ricorrenti, sussisterebbe un contrasto tra i fatti accertati con efficacia di giudicato dal giudice penale e la sentenza d’appello.

Così non è in quanto essendo la sentenza penale una pronuncia di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato, essa è stata emessa non all’esito di un dibattimento e sulla base della valutazione di prove formatesi nel contraddittorio tra le parti, ma in ragione dell’insussistenza di fonti di prova per il rinvio al giudizio. Dunque può produrre efficacia di giudicato limitatamente ai presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 455 c.p.p., ma non anche ad altro.

In sostanza i ricorrenti affermano che, siccome la sentenza penale ha accertato con efficacia di giudicato che la morte è stata dovuta ad un infarto del miocardio, il giudice civile ha omesso il giudicato su tale accertamento concludendo in modo perplesso sull’eziologia multifattoriale delle cause del decesso.

Ancora, viene ribadito che non c’è alcun giudicato penale e che, comunque, viene demandata alla legittimità una inammissibile rivalutazione del merito.

Altra doglianza dei ricorrenti riguarda la nullità della sentenza d’appello per avere il Giudice aderito in maniera acritica alle risultanze della CTU Medico-Legale.

Tale motivo è del tutto inammissibile.

Viene l’amentato, in sintesi, l’omesso esame di un documento che non avrebbe inciso sulla ratio decidendi discostandosi dalla giurisprudenza secondo cui: “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa”.

Riguardo la doglianza di omessa valutazione delle risultanze probatorie, violazione di legge sulla ricostruzione del nesso causale e dell’onere della prova i ricorrenti indicano l’errata applicazione dei principi della responsabilità contrattuale assumendo che l’onere della prova sul fatto che l’inadempimento dei sanitari fosse dipeso da causa a sè non imputabile doveva gravare sui sanitari stessi.

Al riguardo, la Corte evidenzia che la decisione d’appello risulta conforme alla giurisprudenza governante i principi dell’onere probatoria in materia di responsabilità contrattuale.

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione di documenti irritualmente prodotti in giudizio e relativi a tutt’altro processo penale e l’omessa tenuta della cartella clinica.

La doglianza è inammissibile in quanto non pone la Corte in condizioni di comprendere se le censure siano state introdotte tempestivamente nel giudizio di merito.

Sulla mancata motivazione della querela di falso presentata, la Suprema Corte afferma che la motivazione inammissibile avendo il Giudice d’Appello ritenuto il documento irrilevante per la decisione della causa.

In conclusione, tutti i motivi di ricorso vengono dichiarati inammissibili e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00 in favore di ciascuna parte resistente, e al versamento del raddoppio del contributo unificato.

Avv. Emanuela Foligno

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