Requisiti sanitari e previdenze a favore degli invalidi civili al 67%

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Hanno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria gli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai 2/3 (Tribunale di Velletri, sez. Lavoro, Sentenza n. 631/2021 del 14/04/2021 – RG n. 5619/2019)

Il beneficiario della prestazione previdenziale di invalidità civile cita a giudizio l’Inps e l’Asl di Roma onde vedere accertato e dichiarato il proprio status di invalido civile nella misura pari o superiore al 67% ai sensi dell’ ex art.5, c.3 L.407/90 e art. 6, D. M. Sanità del 1.2.1991 e succ. modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 27 -02 -2019.

Chiede, altresì, di vedersi riconosciuto il diritto all’esenzione del ticket sanitario con conseguente condanna dell’Asl al riconoscimento della prestazione.

La causa viene istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti e con CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta INPS.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il legittimato passivo nelle controversie in tema di esenzione dal ticket sanitario è la sola AUSL, quale soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992.

La pretesa fatta valere dal ricorrente rientra nella tipologia di giudizi che non si sostanzia in un accertamento sanitario finalizzato alla corresponsione di prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, ma nel riconoscimento di una condizione invalidante da cui derivano dei benefici determinati dalla legge.

Analogamente, la giurisprudenza – richiamato il principio secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale riguardante tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico – ha ribadito che la titolarità dal lato passivo dell’obbligazione e la correlata legittimazione passiva processuale stanno in capo alla AUSL per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

Infatti in simili ipotesi, l’unica strada percorribile dal beneficiario per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all’invalidità – diversi dalle prestazioni economiche – è la proposizione della domanda nei confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere.

Pertanto: (a) qualora si voglia ottenere l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio si deve convenire in giudizio il soggetto preposto al relativo servizio, la Provincia territorialmente competente; (b) per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario si deve convenire in giudizio la AUSL; (c) per ottenere il congedo per cure ex art. 26 della L. n. 118/71 si deve convenire in giudizio il datore di lavoro.

Tuttavia, la presenza della parte convenuta INPS nel presente giudizio – quale litisconsorte necessario è comunque richiesta in ragione di quanto previsto dall’art. 10, co. 6 -bis, del D.L. n. 203/2005 e s.m.i.

Per tali ragioni deve essere rigettata, specularmente, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata anche dalla AUSL convenuta.

Passando al merito della vicenda, il Tribunale evidenzia la fondatezza della domanda.

L’art. 11 co. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, prevede che ” 2. Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all’articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorative nella misura superiore ai 2/3, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla 5 della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 “.

Ed ancora, l’art. 6 del D.M. emesso in data 1/2/1991 dal Ministero della Sanità (rubricato ” Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria “) prevede che ” 1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; e) invalidi civili con assegno di accompagnamento; f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, L. 2 aprile 1968, n. 482″.

Ciò posto, il CTU ha concluso: “sulla base delle visite mediche effettuate e dell’esame della documentazione sanitaria in atti la parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, presenta, sotto il profilo medico-legale, un grado di riduzione permanente della propria capacità lavorativa, calcolata applicando le tabelle contenute nel D.M. 5 febbraio 1992, pari al 67% (soglia minima per ottenere la prestazione di cui si sta trattando), con decorrenza dalla domanda amministrativa.”

Il Tribunale ritiene le conclusioni cui è pervenuto il Consulente condivisibili, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali e, conseguentemente, considera integralmente fondata la domanda del ricorrente.

Le spese di lite inerenti il rapporto tra la parte ricorrente e l’Inps vengono interamente compensate in ragione della peculiare posizione processuale rivestita dalla convenuta.

Riguardo, invece, il rapporto tra la parte ricorrente e la convenuta ASL RM 5, le spese di lite seguono la regola della soccombenza.

Egualmente le spese di C.T.U. Medico Legale seguono la soccombenza e vengono addebitate alla ASL RM 5.

In conclusione, il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS; rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla AUSL RM 5; dichiara il diritto della ricorrente all’esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 11, co.2, della L. n. 638/1983, con decorrenza dalla domanda amministrativa; compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e INPS; condanna la ASL RM 5 al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge; condanna la ASL RM 5 al pagamento delle spese di C.T.U..

Avv. Emanuela Foligno

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