Annullata la CTU per violazione del diritto di difesa delle parti (Cass. civ., sez. I,  22 settembre 2022, n. 27773)

Annullata la CTU che non permetteva al Consulente paterno di partecipare agli incontri.

“La piena libertà lasciata al CTU nel determinare le modalità di svolgimento degli incontri volti a valutare l’opportunità di conservare il legame della minore con il padre biologico non può ledere il diritto alla difesa di quest’ultimo, impedendo la partecipazione del Consulente di parte, ma deve essere sempre svolta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.”

La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di una CTU che in appello impediva la partecipazione del Consulente tecnico di parte agli incontri che sarebbero serviti per valutare se la conservazione del legame col padre biologico rispondessero ad un preminente interesse del minore, limitando lo stesso ad un mero esame delle registrazioni audio in ragione del diritto alla riservatezza della famiglia affidataria, presente anch’essa agli incontri. Ai medesimi incontri erano però ammessi i CTP della nuova famiglia e della curatrice della minore.

Il Tribunale dei Minori sospendeva il padre dalla responsabilità genitoriale a causa di ludopatia accertata e per le reiterate condotte vessatorie nei confronti della partner.

Alla morte della madre, veniva aperto un procedimento volto a verificare lo stato di abbandono della bambina. La prima CTU giudicava il padre inidoneo alla crescita della minore e dichiarava lo stato di adottabilità con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Tale sentenza veniva impugnata dal padre, che otteneva in appello un supplemento della CTU, ma coi limiti di intervento imposti dal CTU, tempestivamente contestati dall’appellante, che si dimostrava aperto ad una qualunque forma di colloquio con la figlia che permettesse la partecipazione, anche mediata, del proprio CTP.

Nessuna delle istanze paterne veniva tuttavia accolta e pertanto proponeva ricorso in Cassazione lamentando come tali modalità violassero il proprio diritto alla difesa e invocando che venisse annullata la CTU suddetta.

Le censure dell’uomo vengono accolte dalla Suprema Corte.

Viene osservato che la garanzia posta nei confronti della famiglia affidataria della bambina, concernente la partecipazione del CTP agli incontri, ha, in realtà, leso il diritto di difesa del padre biologico che non ha partecipato al giudizio e alle operazioni peritali in condizione di parità con le altri parti coinvolte.

Nonostante la piena disponibilità del ricorrente a forme alternative di partecipazione da parte del proprio CTP, il Giudice d’appello, errando, riteneva sufficiente sottoporre al CTP del padre biologico le audioregistrazioni dei colloqui, privando di fatto il padre del pieno esercizio del diritto alla difesa.

La libertà lasciata al CTU nel determinare le modalità di ascolto del minore non può privare le altre parti del diritto alla difesa e deve sempre essere rispettosa del principio del contraddittorio, principio di cui il Giudice d’appello doveva farsi garante.

Per tali ragioni viene annullata la CTU dalla Corte di Cassazione con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché venga disposta una nuova Consulenza nel rispetto del diritto di difesa del padre e del contraddittorio tra le parti costituite.

Avv. Emanuela Foligno

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