Non esiste alcuna norma che impone all’invalido, titolare di specifico contrassegno, di comunicare preventivamente o successivamente il transito in ZTL agli agenti di Polizia
La vicenda
Con due separati ricorsi, successivamente riuniti, un invalido aveva impugnato i due verbali relativi all’accertamento dell’infrazione elevata a suo carico per avere transitato in orario non consentito e privo di autorizzazione nei varchi della ZTL, presidiati da apparecchiatura automatica.
Al riguardo, il ricorrente aveva eccepito la titolarità del contrassegno invalidi, nonché l’esistenza di vizi di legittimità dei due provvedimenti impugnati.
Al ricorso aveva resistito l’amministrazione comunale ribadendo la legittimità dei verbali e dell’accertamento dell’infrazione (di cui all’art. 7 commi 9 e 14 del C.d.S.) effettuato con apparecchiatura debitamente omologata, mentre il ricorrente, titolare del contrassegno invalidi, non aveva provveduto a segnalare il transito, preventivamente o successivamente.
Il Giudice di Pace di Ischia (sentenza n. 1033/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.
Come noto, la disciplina dell’opposizione prevista dagli artt. 22 e segg. L. 689/1981 e successive modifiche attribuisce all’Amministrazione resistente il ruolo dell’attore cui compete l’onere di provare il fondamento della pretesa sanzionatoria azionata con il verbale, mentre l’opponente deve fornire la prova dei fatti impeditivi ed estintivi attinenti alle eccezioni sollevate ed alla presenza di cause di esclusione della responsabilità.
La decisione
Nel caso di specie, il ricorrente aveva provato, mediante produzione documentale, di essere titolare di contrassegno invalidi, e che, nelle circostanze dell’accertamento, l’autovettura di sua proprietà era al suo servizio.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, n. 719/2008) ha già chiarito che “l’esposizione/possesso del contrassegno invalidi autorizza al transito ed alla sosta in deroga, nelle ZTL su tutto il territorio nazionale; mentre nessuna norma impone la previa o successiva comunicazione e del transito agli agenti di Polizia”.
Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati annullati.
La redazione giuridica
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