La violazione del divieto di allargare il thema decidendum o di supplire alle decadenze istruttorie delle parti comporta la nullità della consulenza tecnica, non sanabile dall’acquiescenza delle parti e rilevabile d’ufficio dal giudice

La vicenda

Nel 2011 l’attrice convenne in giudizio l’Azienda Ospedaliera nella quale fu ricoverata la propria madre. La donna morì in seguito all’ultimo dei due interventi cui fu sottoposta. Di tali interventi la paziente non ricevette adeguata informazione e, in ogni caso – a detta della ricorrente -, i sanitari non eseguirono correttamente la prestazione, causandone il decesso.

Conclusa l’istruttoria, il giudice di primo grado rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dalla ricorrente e la Corte d’Appello di Perugia decise di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio eseguita in primo grado.

Per assolvere il proprio incarico il consulente acquisì direttamente presso l’ospedale le cartelle cliniche relative al ricovero della paziente.

Nel 2016 si concluse il processo d’appello con il rigetto del gravame. La vicenda giunse, pertanto, in Cassazione.

Interessante la pronuncia della Terza Sezione Civile (sentenza n. 31886/2019) che, per l’occasione, ha fatto il punto su alcune importanti questioni in materia di consulenza tecnica.

Nella specie è stato chiarito:

  1. Quali sono i poteri istruttori del CTU e quali i loro limiti;
  2. Se, ed in quali casi, a quali limiti possa derogarsi per volontà della legge, per ordine del giudice o per consenso delle parti;
  3. Quali sono le conseguenze processuali della non giustificata violazione di quei poteri.

Quanto al primo punto, i giudici della Terza Sezione Civile hanno affermato che il consulente non può mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l’onere di allegazione dei fatti.

  • Al consulente tecnico non compete, pertanto alcun potere di supplenza delle parti. Egli può valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati, oppure acquisire gli elementi (ad es. misurazioni, stime, analisi) necessari al riscontro di veridicità dei fatti documentati dalle parti, ma mai spingersi ad introdurre nel processo fatti nuovi, od a ricercare di sua iniziativa la prova di fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione per come dedotti dalle parti.
  • I “chiarimenti” che il consulente può richiedere alle parti sono soltanto quelli idonei ad illuminare passi oscuri od ambigui dei rispettivi atti, e non possono comportare l’introduzione nel giudizio di nuovi temi di indagine;
  • Le “informazioni” che il consulente può domandare a terzi non possono trasformarsi in prove testimoniali, né avere ad oggetto documenti che era onere delle parti depositare.

Corollario di questa impostazione è che l’accertamento dei fatti costituivi delle domande o delle eccezione resta sempre compito del giudice, e mai del consulente.

Il principio per cui il CTU non può supplire al deficit probatorio delle parti incontra due deroghe:

  • La prima ricorre quando sarebbe assolutamente impossibile per la parte interessata provare il fatto costitutivo della sua domanda o della sua eccezione, se non attraverso il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche.
  • La seconda riguarda i fatti c.d. “accessori” o “secondari” di rilevo puramente tecnico, il cui accertamento è necessario per una esauriente risposta al quesito o per dare riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato delle parti.

Ai limiti imposti all’attività del CTU dal principio dispositivo e dalla preclusioni istruttorie non è invece possibile derogare né per ordine del giudice né per volontà delle parti.

Resta da chiarire quali siano le conseguenze di una eventuale violazione, da parte del CTU del divieto di allargare il thema decidendum o supplire alle decadenze istruttorie delle parti.

Ebbene, la Cassazione ha risposto affermando che la violazione del predetto divieto comporta la nullità della consulenza tecnica che non è sanabile dall’acquiescenza delle parti ed è, anzi, rilevabile d’ufficio.

Nel caso in esame era accaduto che:

-) il consulente tecnico d’ufficio nominato in grado d’appello, non reperendo nei fascicoli delle parti la “documentazione sanitaria” ne aveva chiesto di sua iniziativa copia integrale all’Azienda Ospedaliera, ottenendola;

-) i documenti ottenuti ed in particolare, le cartelle cliniche non erano mai state allegate alla relazione di consulenza dall’ASL;

-) l’acquisizione era avvenuta al di fuori di qualsiasi contraddittorio. Anzi era emerso che le due cartelle cliniche acquisite dal consulente tecnico direttamente dall’Azienda ospedaliera fossero difformi dalle copie depositate dall’attrice nel giudizio di primo grado.

Ebbene, chiamata a valutare la legittimità processuale dell’operato del consulente tecnico d’ufficio, la Corte d’appello non aveva ravvisato alcuna irregolarità ritenendo che il CTU fosse stato autorizzato ad acquisire i documenti dall’Azienda Ospedaliera direttamente dall’art. 194 c.p.c.

Tali affermazioni non sono state condivise dai giudici della Suprema Corte alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.

Dinanzi all’eccezione di irrituale acquisizione di documenti da parte del CTU, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto limitarsi a verificare se essa avvenne con l’autorizzazione del giudice, ma doveva accertare se quei documenti rientrassero nel novero di quelli per i quali l’acquisizione diretta è consentita secondo i principi di diritto poc’anzi richiamati.

Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.

Avv. Sabrina Caporale

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