Accolta l’istanza di un condomino che chiedeva la rimozione dei box/garage realizzati nell’area condominiale adibita a parcheggio dell’edificio

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5059/2020 si è pronunciata sul contenzioso tra i residenti di uno stabile inerente l’utilizzo di un’area condominiale. Uno di loro, nello specifico, aveva citato a giudizio altri cinque condomini chiedendone la condanna alla rimozione dei box/garage realizzati nell’area condominiale adibita a parcheggio dell’edificio, nonché al risarcimento dei danni.

Il Tribunale aveva respinto l’istanza, ma in appello la decisione era stata riformata con l’intimazione ai convenuti di rimuovere i box auto, dando per superati i limiti di cui all’art. 1102 c.c., in quanto una porzione cospicua dello spazio comune risultava occupata stabilmente con quei manufatti, con conseguente sottrazione dello stesso all’uso collettivo.

Nel ricorrere per cassazione, le parti soccombenti eccepivano che l’area condominiale in questione era stata destinata a parcheggio dal costruttore e che la realizzazione dei box non avrebbe affatto alterato tale destinazione, né impedito agli altri condomini il pari uso.

La Suprema Corte, tuttavia, non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, respingendo l’impugnazione della pronuncia della Corte territoriale.

Secondo gli Ermellini, la decisione del Giudice di secondo grado, infatti, era conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le aree destinate a parcheggio, rispetto alle quali manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale, a norma dell’art. 1117 c.c. La loro trasformazione, sia pure solo in parte, in un’area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un’alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa.

Inoltre, l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Costituisce perciò un abuso agli effetti la condotta del condomino consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.

La redazione giuridica

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