Decesso del paziente per arresto cardiaco causato da iperdosaggio di potassio (Cassazione civile, sez. III, 27/09/2023, n.27455).
Arresto cardiaco indotto da iperdosaggio di potassio conduce il paziente al decesso.
I congiunti del paziente convenivano in giudizio i due Medici per ottenerne la condanna, in solido o alternativamente, al risarcimento dei danni derivati dalla colposa condotta inerente l’erronea prescrizione di un farmaco a base di potassio con un dosaggio quattro volte superiore a quello necessario e corretto per il quadro clinico della paziente, con conseguente arresto cardiaco da iperdosaggio.
La Dottoressa aveva indicato, in subordine, la responsabilità esclusiva dell’altro Medico convenuto., e quest’ultimo aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione la quale, a sua volta, aveva chiamato in causa l’AUSL.
Il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di Appello secondo cui, in specie, non vi era alcun vizio riferibile alla valorizzazione della prima CTU svolta, in ragione di quella successivamente esperita, e, nel merito concludeva che l’arresto cardiaco non aveva determinato una nuova patologia o aggravato quelle preesistenti le quali, tenuto conto dell’età, risultavano già da sole estremamente gravi, sicché il decesso non poteva causalmente imputarsi alla condotta medica in discussione, dovendo correlarsi solo all’ictus cerebrale ischemico che aveva costituito un evento indipendente dall’indebolimento della pompa del cuore.
I Giudici di appello specificavano che la seconda CTU accertava che l’arresto cardiaco aveva “accelerato il decesso in forma lieve stante la rilevanza dello stato anteriore della paziente…di certo non avendo avuto in termini causali una preponderanza tale da giustificare da sola o in gran parte il decesso, quanto piuttosto in minima parte“, con ciò riferendo l’incidenza dell’episodio alle condizioni generali della paziente e non al decesso, “risultando l’indebolimento della funzionalità cardiaca estraneo alla serie causale dello specifico evento (ictus cerebrale recidivato) che ha determinato la morte della signora “.
La decisione viene impugnata in Cassazione poiché la Corte di Appello avrebbe errato assumendo, in adesione a quanto osservato nella seconda CTU, che l’episodio avesse pregiudicato le condizioni della vittima acquisendo così una, sia pur minima incidenza eziologica, sull’esito mortale della crisi, senza però che potesse correlarsi, in termini d’imputabilità oggettiva, al decesso in quanto conclusivamente riferibile, quest’ultimo, solo e autonomamente all’ictus.
Le censure sono infondate.
“Quando la produzione di un evento dannoso risulta riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendo ritenersi lo stato patologico non riferibile alla prima, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, di tutti gli eventi di danno che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche dai suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, così, all’autonoma situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037)”.
La Corte di Appello non ha violato i suddetti principi. Il ricorso censura l’erronea applicazione del principio di equivalenza causale nell’eziologia materiale, e con questo aggredisce la complessiva ragione decisoria fatta propria dalla Corte di appello.
L’arresto cardiaco non aveva determinato una nuova patologia, né aggravato quelle preesistenti, già estremamente gravi, tanto da manifestare, nei due anni successivi, sviluppi ingravescenti non dipendenti da quell’evento.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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