Sinistro stradale provoca l’amputazione della gamba

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Sinistro stradale provoca l'amputazione della gamba

Sinistro stradale provoca l’amputazione della gamba del motociclista (Cassazione civile, sez. III, 03/10/2023, n.27897).

Amputazione della gamba dopo la caduta con la moto a causa delle condizioni dell’asfalto.

Il danneggiato ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, rigettando il suo appello, confermava la decisione di prime cure che aveva dichiarato prescritto il suo diritto risarcitorio in relazione al sinistro stradale.

Riguardo la dinamica del sinistro, il danneggiato alla guida del motociclo ne perdeva il controllo ribaltandosi sul lato destro. A seguito dello sbandamento, pattinava sull’asfalto, sino ad urtare contro l’onda inferiore della barriera metallica che delimitava la sede stradale, infilandosi sotto il guardrail. Prontamente ricoverato in terapia intensiva, gli veniva amputata la gamba destra.

Pertanto, conveniva in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Salerno e l’Assicurazione per sentirli dichiarare corresponsabili del sinistro a lui occorso. Deduceva che: a) dall’ANAS aveva appreso che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, la manutenzione della direttrice stradale luogo del sinistro risultava essere di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Salerno; b) a detta amministrazione provinciale era da attribuirsi l’esclusiva responsabilità del sinistro per la cattiva manutenzione della strada e dei pertinenti guardrail, nonché per non aver predisposto segnaletica idonea ad evitare pericoli e salvaguardare la sicurezza degli utenti; c) la Provincia di Salerno, proprietaria della strada, non aveva tenuto il comportamento diligente richiesto, in relazione alle condizioni del bene posto sotto la sua custodia ed all’uso dello stesso, avendo omesso di verificare che la strada con annessi guardrail versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli; d) in base all’art. 14 C.d.S., l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada; e) i guardrails erano sporgenti e non regolamentari, con la lama tagliente ed in parte mancanti.

Con sei motivi di censura la Suprema Corte viene investita della questione, ma il ricorso è, sotto plurimi profili , inammissibile.

Innanzitutto il danneggiato pone a fondamento delle censure atti e documenti del giudizio di merito senza riportarli nel ricorso al fine di renderne possibile l’esame.

Inoltre, non deduce le censure in modo da renderle chiare in base alla lettura del ricorso. L’accertamento in fatto e la decisione dalla Corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

Sul punto viene ricordato che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Oltre a ciò  gli Ermellini evidenziano che, a fronte dell’accertamento svolto dalla Corte di Appello, il ricorrente si limita a ribadire la propria non accolta tesi difensiva inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, con ciò inducendo una inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie comportante accertamenti di fatto preclusi alla Corte di legittimità.

Conclusivamente viene ribadito che spetta solo al Giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo la Cassazione riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale.

Avv. Emanuela Foligno

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