Asfalto viscido per la presenza di guano (Tribunale Roma, sez. XIII, 28/02/2023, n.3344).
Sinistro causato dall’asfalto viscido per la presenza di guano e contestata responsabilità del Comune.
L’attore deduce che a bordo del proprio motociclo, a causa dell’asfalto viscido dal guano presente sulla carreggiata da lui percorsa, subiva la completa perdita di aderenza delle ruote del motoveicolo che, scivolando in terra, determinava la caduta al suolo dell’attore, lato destro.
Poco dopo, sempre lo stesso giorno, a causa di un secondo incidente occorso ad altro motoveicolo, la Pattuglia in servizio, costatando che a causa della pioggia che iniziava in quel momento a cadere e del guano già presente, tutta la carreggiata di destra, ivi compreso il marciapiede pedonale, era ormai diventata scivolosa provvedeva ad interdire completamente la strada al traffico, mediante posizionamento di birilli segnalatori.
A seguito della caduta l’attore riportava “frattura dorsale D12 e frattura lombare L3, con prognosi di giorni 60 e contestuale ricovero ospedaliero dell’attore sino al 30.12.2015”. Oltre a completa immobilizzazione a letto per circa 80 giorni e forzata ingessatura della schiena per busto gessato per circa 90 giorni.
Il Tribunale ritiene la domanda parzialmente fondata e riconosce un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., primo comma.
Viene ripresa la regola dell’art. 2051 c.c. che configura un’ipotesi di responsabilità per la cui sussistenza è necessario che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la “res” in custodia ed il danno da essa arrecato. Non vi è nesso materiale quando l’evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del danneggiato.
Ciò posto, il Tribunale ritiene pacifica la dinamica del sinistro, ovvero che effettivamente il motociclo dell’attore scivolava nel tratto di strada indicato a causa, principalmente, dell’asfalto viscido per la presenza copiosa di guano, così come accertato anche dai Vigili Urbani. Tuttavia, nulla è stato provato in ordine alla condotta di guida dello stesso danneggiato.
L’attore sostiene che non essendo ingenti i danni allo scooter, ne deriverebbe che il mezzo procedeva a velocità moderata, ma trattandosi di danni da scivolamento non può assumersi come pacifica questa asserzione, inoltre i danni fisici sono stati senz’altro importanti e, probabilmente, se la velocità fosse stata più moderata il danno avrebbe potuto essere inferiore.
Sulla scorta di tale ragionamento, aggiunto al fatto che il danneggiato percorreva tutti i giorni la strada in questione per il tragitto casa-lavoro, il Tribunale ritiene che l’evento fosse in una certa misura prevedibile e, dunque, pone in capo allo stesso un concorso di colpa nella misura del 30%.
Pacifica per il residuo 70% la responsabilità del Comune di Roma e dell’Azienda Municipalizzata in quanto custode e proprietaria del bene demaniale la prima, e addetta alla manutenzione e pulizia della strada la seconda, che hanno determinato la sussistenza di un pericolo oggettivo per l’infortunato, ed il conseguente sinistro.
Avv. Emanuela Foligno
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