Frattura di tibia e perone per sconnessione stradale (Cass. civ, sez. III, 14 marzo 2023, n. 7363).

Frattura di tibia e perone per il motociclista che cade a causa di un dislivello tra due tombini.

Il danneggiato pretende il ristoro dei danni patiti a causa della caduta dal Comune di Napoli per omissione di manutenzione e custodia della strada luogo del sinistro.

Nello specifico, il danneggiato, alla guida del proprio motociclo rovinava a terra a causa del dislivello stradale creato dalla presenza di due tombini.

Secondo i Giudici di merito, dalla dinamica del sinistro è logico presumere che sia del tutto addebitabile allo stesso danneggiato la frattura di tibia e perone, per il suo comportamento imprudente, pertanto, la relativa domanda risarcitoria veniva rigettata.

I Giudici di merito, nel rigettare la domanda, hanno valutato che il contesto della strada  era tale da permettere al motociclista di avvedersi facilmente della sconnessione stradale. Ritenendo quindi determinante la condotta imprudente del danneggiato.

Secondo i consolidati canoni giurisprudenziali, la condotta imprudente del danneggiato interrompe il rapporto causale tra la custodia e il danno e diviene causa esclusiva dell’evento.

Difatti, i Giudici di appello, nel confermare il rigetto della domanda di primo grado, hanno valutato anche le condizioni in cui si è verificato il sinistro in parola, dando rilevanza alla piena visibilità dei tombini, all’orario diurno e all’assenza di traffico. Tali considerazioni fanno senz’altro presumere che il motociclista abbia tenuto una condotta imprudente tale da determinare l’interruzione del nesso causale.

In Cassazione il motociclista sostiene la tesi della mancata indicazione, in concreto, del comportamento negligente del danneggiato e sottolinea la omessa valutazione della presenza della sconnessione stradale. Sempre secondo il danneggiato, i principi della responsabilità oggettiva del custode non devono ritenersi esclusi, ma proporzionalmente ridotti in presenza di comportamento negligente del danneggiato.

La Suprema Corte ritiene infondate le censure e ribadisce che il comportamento del danneggiato, ancorché prevedibile, può determinare l’interruzione del nesso causale tra il rapporto di custodia e il danno.

E’ del tutto corretta la valutazione svolta dai Giudici di merito che hanno ritenuto esclusa la responsabilità per custodia del Comune convenuto, motivando sulla base degli elementi di piena visibilità, condizioni atmosferiche, manto stradale asciutto, senso unico di marcia, mancanza di traffico e di ostacolo sulla carreggiata.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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