Colpa esclusiva nel sinistro stradale e suo accertamento (Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2022, n. 34895).

Colpa esclusiva di uno dei conducenti nel sinistro stradale in caso di scontro.

La decisione di legittimità qui a commento tratta dell’accertamento della colpa esclusiva in capo a uno dei conducenti e dell’applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vedeva coinvolti un’autoveicolo ed un motociclo e si discute dell’eguale (od esclusiva) responsabilità dei due conducenti che hanno causato il sinistro in questione, sulla scorta degli elementi raccolti in relazione alla concreta dinamica del sinistro, che avrebbero dovuto portare a ritenere accertata l’assenza di alcuna condotta colposa in capo al danneggiato.

Il secondo comma della norma citata recita testualmente: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo “limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni” (Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 205).

Inoltre, la norma opera anche se uno solo dei veicoli riporta lesioni ed implica che l’intero ammontare dei danni venga ripartito tra i conducenti.

La Suprema Corte, per quanto qui di interesse, ribadisce che costituisce jus receptum la constatazione secondo cui “la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario, ed opera sia quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, sia quando non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Cass. n. 7061/2020, n. 8409/2011, n. 15434/2004).

Nel caso esaminato, i Giudici di Appello avrebbero dovuto analizzare il contegno di guida del motociclista. Infatti, essendo rimasta ignota la velocità di marcia tenuta dal motociclo non è possibile valutare l’idoneità del comportamento dell’automobilista ad integrare la causa esclusiva del sinistro, potendo essa costituire prova “indiretta”, comunque idonea a vincere la presunzione sancita dalla norma.

La Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:

“in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, idonea a liberare quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente».

La decisione viene cassata con rinvio in diversa composizione che dovrà attenersi al suddetto principio.

Avv. Emanuela Foligno

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